L’utilizzo del credito emergente da un’integrativa ultrannuale «a favore», derivante dalla correzione di un errore contabile, non incontra il vincolo temporale alla compensazione prescritto dal comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr n. 322/98, ma sconta comunque una limitazione all’utilizzo «inventata» dalle istruzioni ai modelli dichiarativi.
Questo credito, infatti, può essere liberamente utilizzato con modello F24 sino al termine del periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa; successivamente, la parte non utilizzata entra nella liquidazione dell’imposta di periodo e, quindi, si mescola con le risultanze emergenti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata la correzione.
Non è facile raccapezzarsi nel mosaico dei possibili comportamenti emergenti dalle dichiarazioni integrative ai fini dei redditi e dell’Irap. Occorre in primo luogo distinguere tra integrative a sfavore del contribuente (da cui emerge un maggior debito o un minor credito d’imposta, accompagnate generalmente dal ravvedimento operoso) e integrative a favore, da cui solitamente emerge un credito per il contribuente (per altre ipotesi, ad esempio in presenza di perdite fiscali, si veda Il Sole 24 Ore del 26 febbraio scorso).
Limitandosi a queste ultime, il legislatore (con il nuovo testo dell’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr n. 322/98) ha distinto tre ipotesi, ciascuna caratterizzata da una diversa disciplina (per l’Iva il riferimento è l’articolo 8, comma 6-ter). Vanno quindi tenute logicamente separate le dichiarazioni integrative a favore:
correttive di un errore fiscale e presentate entro il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione successiva a quella errata, nel qual caso il credito emergente è liberamente compensabile in F24 (fatti salvi, ovviamente, gli ordinari vincoli alla compensazione), senza che vi sia un effetto sulla ordinaria dichiarazione di periodo (niente quadro DI);
correttive di un errore fiscale e presentate oltre il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione successiva a quella errata, nel qual caso il credito emergente è utilizzabile in compensazione solamente con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa. Tale credito deve comparire a quadro DI della ordinaria dichiarazione del periodo in cui avviene la correzione e le istruzioni al modello dichiarativo obbligano ad una prioritaria compensazione di tipo “verticale” nell’ambito della liquidazione dello stesso tributo;
correttive di un “errore contabile”, le quali, in qualunque momento siano presentate (nel rispetto dei termini di accertamento), consentono sempre la compensazione immediata, poiché il comma 8-bis citato disapplica, in questa ipotesi, il vincolo di cui al punto precedente.
Se questo è il quadro, stupisce che le istruzioni al modello Redditi 2018 prevedano che l’utilizzo in compensazione del credito derivante da una integrativa (a favore) che corregge un errore contabile possa avvenire esclusivamente «entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito». Si tratta di una limitazione non prevista dalla norma e che deroga al principio generale che i crediti sono spendibili in F24 sino alla data di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, un credito da errore contabile emergente da una integrativa (ultrannuale) presentata nel mese di dicembre 2017 poteva (secondo le istruzioni) essere utilizzato in compensazione solo entro la fine dello scorso anno, mentre l’eventuale residuo, oltre a confluire nel quadro DI del modello Redditi 2018, deve concorrere alla liquidazione dell’imposta di periodo (si veda l’esempio in pagina). Non essendovi un fondamento normativo per questa limitazione, c’è da chiedersi quali siano le conseguenze per chi non si sia comportato in tal modo, ad esempio prima delle istruzioni definitive.
Fonte “Il sole 24 ore”