Crediti da quadro RU senza obbligo del visto di conformità

Visto e compensazioni sono due “concetti” che fiscalmente vanno spesso “a braccetto”, ciò in quanto, in alcuni casi, per compensare crediti e debiti erariali occorre “vistare”.

La normativa in tema sia di compensazioni che di visto di conformità ha subito radicali trasformazioni con l’entrata in vigore della Manovrina, Dl 50/2017, che con l’articolo 3 ha modificato l’articolo 1 comma 574 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevedendo l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, ex articolo 35 comma 1 lettera a) del Dlgs 241/1997, da parte di un soggetto abilitato, in caso di utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, di crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da:

•imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali;

•Irap;

•ritenute alla fonte;

•imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Tra questi non rientrano i crediti dichiarati nel quadro RU, toccati dalla Manovrina solo per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate in caso di compensazione orizzontale, come sancito dal comma 3 dell’articolo 3.

Riguardo al visto, invece, né l’articolo 1 comma 574 della legge 147/2013, né l’articolo 17 Dlgs 241/1997, norme sulla compensazione verticale cui i crediti da RU soggiacciono, li menzionano tra quelli obbligati all’apposizione per importi superiori a 5 mila euro.

Leggendo la circolare 13/E/2017 si può giungere alla stessa conclusione: infatti nel paragrafo 4.8.2 viene ricordato che «Con la circolare 28/E del 25 settembre 2014 è stato, inoltre, chiarito che sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa».

Pertanto, crediti come il c.d. “carbon tax” (per i benefici sul gasolio da autotrazione) oppure il più gettonato credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, non dovranno passare al vaglio degli intermediari che appongono i visti di conformità nelle dichiarazioni da cui gli stessi emergono.

Anche i casi di compensazione interna o verticale, cioè quella che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta, non soggiacciono all’obbligo di apposizione del visto di conformità come chiarito da tempo dalla circolare 28/E/2014. A tale considerazione si aggiunga l’ultimo chiarimento dell’Agenzia in tema di compensazioni effettuate con i codici tributo «1627», «1628», «1629», «1669», «1671», «6781», «6782» e «6783».

In merito a tali imposte l’Agenzia, nel corso di Telefisco, aveva spiegato che i crediti utilizzabili in compensazione tramite F24 con i codici tributo «1627», «1628», «1629», «1669» e «1671» sono crediti pur se esposti nel modello F24, possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento delle ritenute e nei limiti del relativo importo. Altri utilizzi in compensazione non sono ammessi e di conseguenza, trattandosi di compensazioni di tipo esclusivamente interno, il limite di 700mila euro annui non si applica.

Analogamente, non si applica il limite di compensabilità di 700mila euro ai crediti di cui ai codici tributo 6781, 6782 e 6783 (emergenti dalla dichiarazione), se utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di ritenute e imposte sostitutive. Detto limite si applica se, invece, tali crediti sono utilizzati ai fini del pagamento di altri debiti fiscali o contributivi.

Fonte “Il sole 24 ore”