Detrazione Iva e deducibilità del costo dei carburanti solo con pagamenti tracciabili

Dal primo luglio è necessario utilizzare sistemi di pagamento tracciati per l’acquisto di carburanti, al fine di poter detrarre l’Iva e dedurre il costo, nei limiti consentiti dalla norma.

Dopo che la legge di Bilancio 2018, precisamente l’articolo 1, comma 917 della legge 205/2017 , ha introdotto importanti novità in tema di cessione di carburanti per autotrazione, con provvedimento del 4 aprile scorso , il Direttore dell’agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento che dal primo luglio prossimo potranno essere utilizzati, dai soggetti passivi d’imposta, al fine di garantire loro la detraibilità Iva e la deducibilità del costo.

Ma andiamo con ordine. La legge di Bilancio 2018 ha apportato notevoli modifiche in tema di fatturazione, prescrivendo l’utilizzo obbligatorio della fatturazione elettronica per tutti i contribuenti, a partire dal primo gennaio 2019. Da tale data, le fatture elettroniche, e relative variazioni, dovranno essere emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e, quindi, anche nei confronti di consumatori finali.

Un’importante anticipazione della fatturazione elettronica, che è probabilmente destinata a subire uno slittamento, riguarda la cessione di benzina e gasolio. Infatti, la legge di Bilancio 2018 prescrive che, a partire dal primo luglio di quest’anno, i soggetti che cedono i beni appena indicati, sono obbligati a emettere fattura elettronica qualora il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta.

Nel caso in cui, invece, il cessionario non sia un soggetto passivo d’imposta bensì un consumatore finale, in base a quanto disposto dal Dpr 696/1996, come modificato sempre dalla legge di Bilancio 2018, resta la facoltà da parte del cedente di non emettere alcuna certificazione. In questo caso il cedente ha però l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’agenzia delle Entrate, sempre a decorrere dal primo luglio 2018.

Sul fronte del soggetto passivo d’imposta, cessionario del carburante, la legge di Bilancio 2018 collega, dal primo luglio, la detrazione dell’imposta e la deducibilità del costo, nei limiti concessi dalle rispettive normative, al pagamento del corrispettivo attraverso sistemi tracciabili e, quindi, non più in contanti.

Con il richiamato provvedimento del 4 aprile scorso, sono stati individuati i mezzi di pagamento dei carburanti e lubrificanti per autotrazione, che consentono, ai soggetti passivi d’imposta, la detrazione dell’Iva e la deducibilità del costo, sempre nei limiti concessi dalla norma. I mezzi di pagamento «ammessi» e considerati idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni sono: gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, i mezzi di pagamento elettronici tra cui, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Dalla data del primo luglio 2018 la scheda carburanti non sarà, quindi, più utilizzabile stante l’abrogazione dell’intero Dpr 444/1997 che la disciplinava.

Fonte “Il sole 24 ore”