di Andrea Taglioni
L’avvicinarsi alla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva, fissata per il prossimo 30 aprile, è l’occasione per verificare la correttezza dei dati trasmessi con le comunicazione relative alle liquidazioni periodiche Iva e rimediare ad eventuali errori commessi. Ciò in considerazione del fatto che l’invio delle liquidazioni periodiche, pur configurandosi quale adempimento propedeutico alla dichiarazione annuale Iva, rimane in ogni caso un adempimento diverso ed autonomo rispetto a quest’ultima.
Come precisato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 104/E del 2017, l’omessa presentazione della liquidazione periodica, così come la sua trasmissione con dati errati o inesatti, può essere regolarizzata inviando una nuova comunicazione correttiva, ovvero, direttamente in sede di presentazione della dichiarazione Iva utilizzando il quadro VH. Quindi, qualora la regolarizzazione degli errori o l’invio dei dati omessi avvenisse con la dichiarazione annuale, verrebbe meno l’obbligo comunicativo. A prescindere dalla natura qualitativa o quantitativa della violazione, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Ma le conseguenze in termini sanzionatori potrebbero variare in funzione delle modalità con cui si procede alla regolarizzazione. La possibilità per il contribuente di regolarizzare la mancata o errata ed inesatta comunicazione dei dati periodici direttamente correggendo quest’ultima o in sede di dichiarazione, impatta in maniera diversa sotto l’aspetto sanzionatorio.
Potrebbe accadere, ad esempio, che se il contribuente dovesse correggere direttamente le liquidazioni periodiche verrebbero applicate tante sanzioni quante sono le correzioni effettuate. In questo caso, bisognerebbe capire se l’applicazione di tante sanzioni quante sono le violazioni fosse applicabile anche nel caso in cui l’eventuale errore, pur non incidendo sulla determinazione dell’imposta, renderebbe inesatte le comunicazioni successive. Tipica situazione che si potrebbe verificare se l’indicazione di un credito risultasse sbagliato in una comunicazione; questo inciderebbe, infatti, su tutte le liquidazioni successivamente presentate. La rettifica di un credito periodico, però, potrebbe incidere anche sulla determinazione dell’imposta a debito del periodo successivo laddove questo diminuisse per effetto della correzione.
Ma cosa succede se la regolarizzazione avviene compilando il quadro VH? Innanzitutto il soggetto passivo non deve effettuare l’invio della comunicazione periodica e il ravvedimento si effettua versando la sola sanzione ridotta riportando i dati corretti delle liquidazioni negli appositi righi.
Sarebbe interessante capire, anche optando per la correzione in dichiarazione, se ai fini della regolarizzazione fosse sufficiente pagare un’unica sanzione o tante quante sono le violazioni commesse nelle liquidazioni periodiche e regolarizzate compilando il modello VH.
È auspicabile, nonostante gli importanti chiarimenti contenuti nella risoluzione 104/E, che l’agenzia delle Entrate chiarisse, valutando anche la natura della singola violazione e se la stessa arrechi o meno un pregiudizio all’attività di controllo dell’ufficio, se in simili situazioni occorra versare, a prescindere dalla modalità di sanatoria utilizzata, un’unica sanzione o tante quante sono le comunicazioni corrette.
Fonte “Il sole 24 ore”