Quella della circolare 4/E/2018 del 12 marzo 2018 sull’assistenza fiscale del modello 730/2018 è una di quelle letture che anche gli addetti ai lavori difficilmente affrontano con piacevole disinvoltura, per cui viene di solito “posticipata” a data da destinarsi, salvo poi ricordarsi che ci può essere d’aiuto al sopraggiungere del primo problema.
Problema che comunque puntualmente si verifica, vista la complessità dell’intero processo dell’assistenza fiscale, quando, per esempio, vi è una variazione del sostituto in corso d’anno, un’operazione straordinaria del sostituto stesso o semplicemente quando al dipendente o al pensionato non arriva il conguaglio tanto atteso.
Un processo che comunque a livello operativo – rispetto a quando i modelli 730-4 venivano recapitati ai sostituti d’imposta in forma cartacea, per posta ordinaria o con raccomandata – ha beneficiato in modo sostanziale della completa informatizzazione, che si è di recente completata con la consegna telematica ai sostituti d’imposta di tutti i modelli 730-4, compresi quelli delle dichiarazioni da loro stessi tramitate nell’ambito dell’assistenza diretta.
Informatizzazione in cui hanno avuto ruolo attivo molte delle aziende associate ad AssoSoftware, produttrici delle procedure e delle infrastrutture informatiche in uso ai Caf e ai professionisti, nonché ai sostituti d’imposta, per l’intera gestione del processo, dalla compilazione del modello 730 effettuata a partire della dichiarazione precompilata, fino alla busta paga.
Proviamo quindi ad esaminare, in modo necessariamente sintetico, alcune delle novità contenute nella circolare sull’assistenza fiscale, in considerazione del fatto che la citata circolare è articolata su ben nove capitoli che trattano molteplici argomenti.
In questo primo appuntamento ci occupiamo di alcuni aspetti di dettaglio relativi alla comunicazione da parte dei sostituti d’imposta all’AdE, della “Sede telematica” per la ricezione dei flussi dei modelli 730-4 di conguaglio, attività di cui di solito è incaricato chi nell’azienda è responsabile della gestione del personale. Nel successivo appuntamento ci occuperemo di alcune situazioni particolari che si possono incontrare durante le operazioni di conguaglio.
Comunicazione della “Sede telematica” per la ricezione dei flussi 730-4
Va ricordato che nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, sia i Caf ed i professionisti che prestano assistenza indiretta, che (dallo scorso anno) anche i sostituti d’imposta che prestano assistenza diretta, devono trasmettere in via telematica all’agenzia delle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni (730-4), unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (730).
A seguire l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta i dati dei modelli 730 4 relativi a tutte le dichiarazioni presentate, indipendentemente dalla modalità di presentazione utilizzata dal contribuente (Caf o professionista, sostituto, FiscOnline).
Affinché la messa a disposizione dei dati dei modelli 730-4 da parte dell’AdE ai sostituti d’imposta possa aver luogo, questi ultimi devono preventivamente comunicare all’AdE la sede telematica (propria o di un intermediario fiscale) dove desiderano ricevere i relativi flussi telematici.
Ciò può avvenire utilizzando:
• il quadro CT presente all’interno della Certificazione Unica (CU), esclusivamente qualora la comunicazione venga effettuata per la prima volta;
• il modello «Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate» (di seguito CSO) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta qualora non si sia utilizzato il quadro CT.
Prima di passare all’illustrazione delle modalità di compilazione del quadro CT e del modello CSO, segnaliamo un interessante passaggio della circolare che riguarda la procedura da mettere in atto per poter esercitare la revoca della delega da parte dell’intermediario (qualora il sostituto d’imposta non vi abbia colposamente provveduto), procedura che illustriamo nell’ultimo paragrafo di questa breve disamina.
Comunicazione effettuata con il quadro CT
Il quadro CT della Certificazione Unica è riservato ai sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno mai presentato, a partire dal 2011, il modello CSO.
Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la “Sede telematica” e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell’ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.
Tenuto conto che le CU devono essere presentate entro il 7 marzo e che sono considerate tempestive le CU inviate entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, al fine di gestire i processi relativi all’acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire all’interno della Certificazione Unica il quadro CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro la suddetta data.
Comunicazione effettuata con il modello CSO
Il modello CSO, approvato con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 22/2/2013, deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che:
• non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT, quali, ad esempio, i sostituti d’imposta non tenuti alla presentazione delle Certificazioni Uniche;
• intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica;
• intendono revocare la comunicazione, in caso di cessazione dell’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta.
Qualora presentato la prima volta, il modello CSO produce effetti dal giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa, con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti già fornita la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione dei risultati contabili. Nel modello è richiesta l’indicazione del numero di protocollo del modello 770 presentato dal sostituto d’imposta nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione CSO.
Il modello CSO deve essere altresì utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO o a partire dal 2015 con il quadro CT della Certificazione Unica.
In particolare può essere utilizzato:
• per modificare la sede telematica propria o dell’Intermediario già scelto;
• per modificare l’Intermediario con altro Intermediario;
• per modificare l’utenza telematica da Fisconline a Entratel;
• per modificare l’Intermediario con il sostituto stesso o viceversa.
In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO, è richiesta l’indicazione del numero di protocollo, composto di 23 cifre, che è stato attribuito all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare.
Diversamente, se si intendono variare i dati già trasmessi con il quadro CT è necessario indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale “999999”).
I citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.
I predetti dati possono anche essere richiesti a un qualunque ufficio dell’agenzia delle Entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente.
A livello temporale è sempre possibile trasmettere il modello CSO per poter ricevere i risultati contabili dei propri percipienti, salvo nel periodo di trasmissione delle CU in cui è sospesa la trasmissione della comunicazione CSO. La sospensione inizia il 23 gennaio e termina il 25 marzo.
Il modello CSO deve essere utilizzato anche qualora il sostituto cessi l’attività, con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta e chiusura di tutte le partite IVA a lui intestate. Per indicare questa circostanza deve compilare l’apposita sezione del modello CSO deputata ad accogliere la revoca della comunicazione.
Revoca della delega da parte dell’Intermediario
Qualora l’intermediario delegato cessi dall’incarico e il sostituto d’imposta non comunichi la circostanza con il modello CSO, l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare all’agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega seguendo una procedura molto particolare, descritta nella circolare.
In sintesi l’Intermediario deve inviare dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) una comunicazione all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it indicando nel campo dell’oggetto del messaggio il testo «Comunicazione di cessazione dall’incarico di ricevere i modelli 730-4».
La comunicazione deve contenere il codice fiscale dell’intermediario e un suo recapito telefonico. Inoltre devono essere indicati il codice fiscale del sostituto d’imposta, il numero di protocollo della comunicazione contenente la delega alla ricezione dei modelli 730-4 (CSO o CT) e la data di cessazione dall’incarico. In allegato alla e-mail deve essere inviata copia della lettera di cessazione dall’incarico indirizzata al sostituto d’imposta da cui si evinca la data certa di trasmissione.
L’agenzia delle Entrate, accertata la regolarità della richiesta pervenuta, contatterà il sostituto d’imposta attraverso messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dall’Ini Pec (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dal ministero dello Sviluppo economico), per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.
Al riguardo, la circolare specifica che quella sopra descritta è l’unica modalità possibile, in quanto, al fine di comunicare all’agenzia delle Entrate la cessazione del rapporto di delega, l’intermediario non può utilizzare la sezione del modello CSO deputata ad accogliere la revoca della comunicazione e non può neppure avvalersi dell’istituto del diniego dei risultati contabili disciplinato dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 14/4/2017 e relativo alle ipotesi di dipendenti con rapporti mai stati in essere o cessati.
Fonte “Il sole 24 ore”