Tra queste chance quella meritevole di rilievo, in particolare, è l’utilizzabilità della dichiarazione annuale Iva, sulla quale peraltro si sofferma anche Assonime nella circolare 9 diffusa il 19 aprile 2018.
Assonime riflette, infatti, che sostanzialmente l’introduzione delle comunicazioni in parola ha prodotto i seguenti effetti sulla dichiarazione Iva:
•rendere inutile la compilazione del quadro VH, per quei contribuenti che hanno correttamente gestito le comunicazioni delle liquidazioni Iva;
•consentire a quei contribuenti che hanno commesso errori o hanno omesso la trasmissione delle comunicazioni di sanare tali errori o omissioni mediante la compilazione del quadro VH.
Proprio per quest’ultimo scopo tra le novità della modulistica 2018 ai fini Iva vi sono le modifiche al quadro VH «Variazioni delle comunicazioni periodiche» prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle suddette comunicazioni Lipe.
Il quadro VH accoglie l’importo del credito o debito Iva, per ciascun mese (per i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente) o trimestre (per i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente), qualora si siano commessi errori nella compilazione del modello VP che incidono sulla determinazione della stessa (righi da VP4 a VP14).
Si precisa che vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella VH posta in calce al quadro VL nel riquadro «Quadri compilati». Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.
Da ultimo si tengano presente i profili sanzionatori connessi. Infatti, il soggetto passivo per gli errori o le omissioni compiuti è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, da 500 a 2mila euro in base a quanto disposto dall’articolo 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso; la sanzione deve essere versata con il modello F24, indicando l’anno della violazione e il codice tributo 8911.
Fonte “Il sole 24 ore”