Il diritto alla detrazione non può essere scalfito da eventuali formalismi. In quanto cardine del sistema comune dell’Iva, il rispetto delle norme che disciplinano gli aspetti formali del suo esercizio non può minare al suo riconoscimento in capo al contribuente, sussistendo i requisiti sostanziali.
La Corte di Giustizia Ue ha ancora una volta l’occasione di ribadire la centralità del diritto alla detrazione dell’Iva, che sul piano fattuale potrebbe essere compromesso laddove al contribuente sia negata la possibilità di rettificare le proprie dichiarazioni relative all’Iva per i periodi d’imposta che sono già stati sottoposti a verifica dagli organi fiscali (si veda la sentenza C-81/2017 depositata ieri). Una siffatta limitazione, che troverebbe giustificazione nella necessità di tutelare l’unicità della verifica fiscale, darebbe luogo a ben altre, e più gravi, conseguenze in termini di lesioni dei principi che sono alla base della disciplina dell’imposta sul piano unionale.
Ad essere compromesso sarebbe innanzitutto il principio di effettività: un ordinamento (come quello rumeno) che preveda in caso di verifica fiscale un termine di decadenza dall’esercizio del diritto più breve (fino a negarlo del tutto) rispetto a quello ordinario (in Romania è di cinque anni) priva di fatto il contribuente della possibilità di rettificare le sue dichiarazioni relative al periodo d’imposta interessato dall’eventuale verifica, anche se il termine di decadenza previsto non è ancora decorso.
Risulterebbe, inoltre, violata la neutralità dell’Iva, principio che esige, invece, che la detrazione a monte dell’imposta sia concessa qualora i requisiti sostanziali siano soddisfatti, anche se alcuni requisiti formali sono disattesi.
Ed infine sarebbe pure violato il principio di proporzionalità. In questo senso, i giudici unionali legittimano sì gli interventi del legislatore domestico diretti ad introdurre delle sanzioni nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi formali connessi al sistema dell’Iva, ma la sanzione non può tradursi nel diniego assoluto del diritto a detrarre (cosa che invece può verificarsi nelle ipotesi di rischio di frode o di danno all’Erario).
A questo punto non si può fare a meno di evidenziare che, in tal caso, la norma italiana sembra essere perfettamente allineata con la pronuncia dei giudici europei. Considerando la facoltà, concessa ai fini Iva dall’articolo 8, commi da 6-bis a 6-quinquies del Dpr 322/1998 al contribuente, di ritrattare sia a suo favore che sfavore il contenuto della dichiarazione entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, è chiaro che né un’eventuale verifica fiscale prima che sia decorso in termine né addirittura un contenzioso potrebbe ostacolare l’esercizio del diritto a detrarre, in quanto «resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento e i giudizio, gli eventuali errori, di fatto e di diritto, che abbiano inciso sulla sua obbligazione tributaria».
Fonte “Il sole 24 ore”