Niente obbligo di avviso bonario per omessi o carenti versamenti

L’invio dell’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) a seguito di controlli automatizzati sulla liquidazione delle imposte (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972) non è necessario in caso di omissione o carenza di versamenti. Con questo principio, affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 8318/2018 (presidente Chindemi, relatore De Masi), è stata legittimata la cartella di pagamento emessa a seguito di diretta iscrizione a ruolo dei versamenti mancanti.

La vicenda trae origine dal ricorso contro la cartella non preceduta da avviso bonario, emessa a seguito di un controllo formale del modello Unico 2005. L’amministrazione finanziaria aveva proceduto alla diretta iscrizione a ruolo delle imposte indicate in dichiarazione ma non correttamente liquidate.

Nel ricorso in Ctp, il contribuente aveva ottenuto una riduzione delle sanzioni, nonostante i giudici di primo grado si fossero pronunciati a favore della regolarità della cartella impugnata. Successivamente, nel giudizio di appello, la Ctr ha poi ristabilito l’iniziale pretesa erariale indicata nella cartella di pagamento. I giudici regionali, in linea con il disposto dell’articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), hanno ritenuto l’invio dell’avviso bonario doveroso solo al sussistere di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ipotesi non ricorrente in caso di omessi versamenti.

Il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando che nel caso esaminato l’esclusione dell’obbligo di invio dell’avviso bonario era in contrasto con il principio di collaborazione fra cittadino e amministrazione finanziaria. Inoltre, l’assenza della comunicazione di irregolarità aveva precluso il pagamento delle sanzioni nella misura agevolata prevista dell’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997.

La Cassazione, nel condividere la decisione della Ctr, ha giudicato legittima la cartella di pagamento e infondate le doglianze della parte ricorrente sulla perdita dell’opportunità di pagare in misura ridotta le sanzioni. Il collegio di legittimità ha negato la sussistenza di un obbligo generalizzato in capo all’amministrazione finanziaria di comunicare gli esiti dei controlli automatici. Ha, invece, ritenuto necessario l’invio dell’avviso bonario solo in caso di determinazione di un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.

La Suprema corte ha ribadito nelle proprie motivazioni dei principi già esposti in precedenti giudizi di legittimità. La comunicazione di irregolarità prevista dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 non persegue lo scopo di realizzare un’interlocuzione fra amministrazione finanziaria e contribuente, ma è finalizzata ad evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione di inesattezze materiali e formali (fra le altre, sentenze 13759/2016 e 8342/2012).

Infine, nei casi in cui il legislatore ha previsto la necessità dell’avviso bonario, i giudici di legittimità hanno comunque ritenuto la sua omissione una mera irregolarità, tale da non comportare la nullità dell’iscrizione al ruolo e degli atti successivi (sentenze 13759/2016, 12023/2015 e 3366/2013). In questo caso, la Suprema corte ha riconosciuto al contribuente il diritto alla definizione agevolata delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997, esercitabile al ricevimento della cartella di pagamento non preceduta da comunicazione d’irregolarità.

Fonte “Il sole 24 ore”