I dati sulle liquidazioni Iva chiedono la modalità dell’acconto

di Pierpaolo Ceroli

Con la chiusura il prossimo 16 maggio delle liquidazioni Iva del primo trimestre 2018 da parte dei contribuenti trimestrali, tutti i soggetti passivi Iva saranno pronti per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) all’articolo 21-bis del Dl 78/2010, da presentare entro il 31 maggio. Entro la stessa data dovrà essere inviato lo spesometro, sia obbligatorio che opzionale, per coloro che non intendono fruire della trasmissione semestrale dei dati. Si precisa che per le comunicazioni relative alle liquidazioni non si potrà beneficiare della stessa agevolazione, pertanto i dati del primo trimestre dell’anno 2018 dovranno necessariamente essere trasmessi entro il prossimo 31 maggio. Per chi dovesse omettere l’adempimento, si ricorda che qualora la comunicazione fosse inviata entro il 15 giugno 2018 (entro 15 giorni dalla scadenza), è prevista la sanzione da 250 a mille euro, altrimenti raddoppiata per gli invii effettuati in data successiva, ma comunque ravvedibile (si veda la risoluzione 104/E/2017).

La comunicazione relativa al primo trimestre 2018 dovrà essere trasmessa con il nuovo modello approvato dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 21 marzo (62214/2018), il quale si compone sempre di due parti: il frontespizio e il quadro VP. È proprio quest’ultimo prospetto ad essere stato modificato, al fine di allinearlo sempre più al quadro VH della dichiarazione annuale Iva, la cui funzione è stata mutata a partire dal modello Iva 2018 al fine di consentire ai contribuenti di correggere o comunicare i dati delle Lipe riferite all’anno oggetto di dichiarazioni. Relativamente alle novità che interessano il modello approvato a marzo 2018 si evidenzia che sono state aggiunte le seguenti caselle:
•VP1 («operazioni straordinarie»);
•VP13 («metodo» riferito al criterio prescelto per il calcolo dell’acconto).

La novità del rigo VP13 si ritiene che riguardi esclusivamente la liquidazione dell’ultimo trimestre, considerato che va indicato il codice abbinato al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto («1» storico; «2» previsionale; «3» analitico – effettivo; «4» soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera).

La nuova casella del rigo VP1, invece, va barrata in due occasioni:
•quando a seguito di un’operazione straordinaria, il soggetto avente causa (incorporante, beneficiaria, conferitaria, cessionaria e donante) si riporti il credito Iva maturato dal dante causa nell’ultima liquidazione periodica (che si indica nel rigo VP8) o quello indicato nella dichiarazione annuale Iva dello stesso dante causa (da riportare in VP9).
•quando conseguentemente all’interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno, la controllante indichi nella propria comunicazione, nel rigo VP8, le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

Infine, si precisa che il precedente modello Lipe (approvato con il provvedimento del 27 marzo 2017) poteva essere utilizzato fino allo scorso 30 aprile 2018, in quanto per chi dovesse correggere la liquidazione dell’anno 2017 successivamente a tale data, dovrà necessariamente presentare una dichiarazione integrativa del modello Iva 2018.

Fonte “Il sole 24 ore”