di Michele Brusaterra
Dichiarazioni e adempimenti
Per la dichiarazione Iva annuale non presentata entro oggi, presentazione entro 90 giorni con sanzioni ridotte.
La dichiarazione annuale Iva 2018, relativa al 2017, va presentata entro oggi in via telematica all’agenzia delle Entrate, in base a quanto disposto dall’articolo 8 del Dpr 322/1998 . Una volta spirato tale termine, senza che la dichiarazione sia stata inviata, si rendono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 5 del Dlgs 471/1997 che prescrive innanzitutto che «Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione».
In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 250 euro e nel caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo ma, comunque, prima che siano iniziate attività amministrative di accertamento «di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza», la sanzione amministrativa applicabile va dal 60 al 120 per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta ovvero per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. In questo caso la sanzione minima è di 200 euro.
In tema di omessa presentazione della dichiarazione, si deve altresì tenere conto che nel caso di presentazione della stessa nei novanta giorni successivi alla scadenza, la sanzione di cui si è detto, ossia di 250 euro, è ridotta a un decimo, in base a quanto previsto dalla lettera c, del primo comma dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 , che dispone in merito al ravvedimento operoso. Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione tardiva è fissato al 29 luglio 2018.
Se, naturalmente, oltre alla tardiva presentazione della dichiarazione, vi fossero anche tardivi versamenti, allora per tale violazione trova applicazione la sanzione del 30 per cento di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 , sanzione ravvedibile a seconda del momento di eventuale effettuazione del versamento. Più precisamente in caso di ritardo non superiore a 14 giorni dalla scadenza, per ogni giorno di ritardo si applica la sanzione dello 0,1 per cento – c.d. ravvedimento sprint – mentre per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza si applica la sanzione dell’1,5 per cento, per quelli effettuati entro 90 giorni, la sanzione dell’1,67 per cento e poi la sanzione del 3,75, 4,29 e 5 per cento a seconda che, rispettivamente, il versamento venga effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è commessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa ovvero oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa.
È il caso infine di evidenziare che, ove la dichiarazione annuale Iva sia presentata entro i termini previsti, ossia entro oggi, in caso di presentazione di successiva dichiarazione integrativa entro i 90 giorni successivi, ferme restando comunque le sanzioni appena indicate in caso di ritardato versamento dell’imposta, si applica la sanzione minima di 250 euro ridotta a un nono, ossia a euro 27,78, in base a quanto disposto questa volta dalla lettera a-bis, sempre dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.
Fonte “Il sole 24 ore”