di Paolo Meneghetti
Nelle politiche commerciali per incentivare le vendite si fa sempre più strada il pagamento differito: consegna immediata a fronte di un pagamento fortemente dilatato nel tempo senza addebito di interessi passivi. Questo ha ricadute in tema di valutazione e iscrizione del debito/credito.
La contabilizzazione della posta bilancistica influenza le scelte del debitore ma anche del creditore. Infatti l’articolo 2426, punto 8, del Codice civile dispone che non solo il debito, ma anche il credito va iscritto in bilancio al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore-tempo. Di seguito si analizza la posizione del creditore alla luce del documento Oic 15 e delle conseguenze fiscali della sua adozione al posto del criterio ordinario (importo realizzabile del credito). L’Oic 15, paragrafo 44, stabilisce che se il credito commerciale è stato concesso con pagamento oltre i 12 mesi, senza addebito di interessi, o con addebito di interessi molto inferiori a quelli di mercato, va determinato e iscritto in bilancio al valore attualizzato, imputando la differenza tra valore nominale e valore attuale del credito tra i proventi finanziari, in base alla durata del pagamento convenuto.
L’esempio
Supponiamo che una società di capitali venda un bene per un valore di 100.000 € (per semplicità non si considera l’aspetto Iva, ipotesi che peraltro si verifica realmente ove l’acquirente si qualifichi, ad esempio, come esportatore abituale). Il pagamento avverrà entro 3 anni dalla consegna e il tasso di mercato sarebbe stato il 3 per cento. Il valore attuale del credito risulta determinato in 91.743 €, quindi con un differenziale di 8.259 € da qualificare quale provento finanziario nei tre anni.
A questo punto alla luce dell’Oic 15 possiamo rilevare il ricavo derivante dalla vendita che è pari a 91.743 €, da imputare alla voce A 1 del conto economico. In ipotesi di valutazione ordinaria del credito, invece, il ricavo contabilizzato sarebbe l’intero valore di 100.000 €. La società cedente al 31 dicembre del primo anno deve rilevare anche gli interessi attivi calcolandoli al tasso di mercato del 3% , quindi un dato da collocare alla voce C 16 del conto economico per 2.752 €. Alla fine del triennio si avrà l’intera imputazione della vendita a conto economico ma essa in parte sarà collocata tra i ricavi (91.743) e in parte collocata nell’area finanziaria (8.257).
Le ricadute
Ora si pone il problema del riconoscimento ai fini fiscali di questa impostazione contabile. A Telefisco 2018 l’agenzia delle Entrate ha confermato che vi sono uguali ricadute fiscali sia che il criterio del costo ammortizzato sia assunto per obbligo (società tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria) sia per scelta facoltativa (società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata). A questo punto entra in gioco il principio di derivazione rafforzata secondo cui i criteri civilistici in tema di qualificazione, classificazione e imputazione temporale prevalgono sulle diverse regole del Tuir. Ma rilevare il credito nel primo esercizio in misura ridotta significa svalutarlo (ipotesi per cui la derivazione rafforzata non avrebbe significato) oppure qualificarlo?
La circolare
La circolare 7/E/2011 , paragrafo 4.1 (relativa ai soggetti Ias ma il problema è il medesimo) afferma che l’iscrizione ridotta del credito deriva da una qualificazione e non da una svalutazione, quindi pienamente riconosciuta fiscalmente. Pertanto, il ricavo tassabile è effettivamente quello ridotto a seguito della attualizzazione, e il differenziale va imputato pro rata temporis quale interesse attivo. Ciò, tra l’altro, significa incrementare il tetto di deducibilità degli interessi passivi per un importo pari a quelli attivi imputati, come affermato dalla circolare 19/09, paragrafo 2.2.1. La disciplina sopra descritta presenta dunque aspetti interessanti anche sotto il profilo fiscale che potranno riguardare tutte le società di capitali fatta eccezione per le micro imprese ex articolo 2435 ter del Codice civile.
Fonte “Il sole 24 ore”