Accertamento e contenzioso
Non è legittima la ricostruzione induttiva pura del reddito di una società di persone che, non avendo tenuto la contabilità di magazzino (in quanto esonerata), aveva regolarmente predisposto il prospetto di dettaglio delle rimanenze. È quanto affermato dalla Ctp di Vicenza con la sentenza 678/2/2017 (presidente Block, relatore Spadaro).
L’agenzia delle Entrate, sulla scorta di una segnalazione della Guardia di finanza che evidenziava una serie di irregolarità contabili, procede alla ricostruzione induttiva dei ricavi dichiarati dalla società per l’anno 2012. In particolare, l’ufficio ritiene che il presupposto per l’accertamento condotto con il metodo induttivo puro (articolo 39, comma 2 del Dpr 600/1973) sia da individuarsi nell’assenza della tenuta della contabilità di magazzino.
Il contribuente – presumibilmente in contabilità semplificata – impugna l’avviso di accertamento lamentando che non aveva alcun obbligo di tenere le scritture di magazzino ex articolo 18 del Dpr 600/1973. Inoltre, precisa il contribuente, l’ufficio non ha tenuto conto della documentazione prodotta in sede di verifica, dalla quale risultava il dettaglio delle rimanenze.
I giudici vicentini hanno in primo luogo ribadito il principio di diritto secondo il quale il discrimine tra l’accertamento condotto con il metodo analitico-induttivo (articolo 39, comma 1 lettera d) e l’accertamento induttivo puro (articolo 39, comma 2) risiede, rispettivamente, nella “parziale o assoluta” inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, poiché le violazioni non sono tali da sconfessare la contabilità nel suo complesso, l’ufficio può soltanto colmare le lacune riscontrate accertando specifici ricavi non dichiarati o costi non deducibili; nel secondo caso, invece, poiché le omissioni sono talmente gravi da rendere inattendibile la contabilità, l’ufficio procede alla quantificazione del reddito in base a dati e notizie comunque raccolti.
In secondo luogo, nel comportamento della società, si legge nella sentenza, non si ravvisa alcuno degli elementi che giustificano il legittimo ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito. Ed infatti, affermano i giudici, la società – che non aveva alcun obbligo di tenuta della contabilità – ha regolarmente redatto l’inventario e fornito le schede contabili e il dettaglio delle rimanenze di magazzino (rispettando dunque il disposto normativo di cui all’articolo 9, Dl 69/1989 e articolo 2, Dm 2 maggio 1989).
La pronuncia si inserisce nel consolidato solco della giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile il metodo induttivo nei confronti delle imprese in contabilità semplificata – esonerate dalle registrazioni di magazzino – solamente allorquando tali soggetti non siano in grado di fornire prospetti di dettaglio delle rimanenze tali da consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli (Cassazione 15863/2001, 9912/1996, 7763/1990).
Rimane da chiarire se nel nuovo regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa – con irrilevanza delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito – il prospetto di dettaglio delle rimanenze richiesto dal citato articolo 9 (peraltro non espressamente abrogato) sia ancora obbligatorio anche alla luce della compilazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Fonte “Il sole 24 ore”