di Raffaele, Rizzardi
La firma del provvedimento dell’agenzia delle Entrate, che declina le modalità operative di tutti i tipi di fattura elettronica, e della circolare n. 8, relativa alla decorrenza anticipata al 1° luglio della fatturazione dei carburanti, è stata apposta il 30 aprile, allo scopo di rispettare il lasso di 60 giorni previsto dallo statuto dei diritti del contribuente per l’introduzione di nuovi adempimenti. Peccato che i mesi di maggio e giugno non sono i più tranquilli per gli studi professionali: oltre agli adempimenti erariali non dimentichiamo le scadenze per i tributi locali, con i regolamenti Imu e Tasi che sono sempre diversi tra un comune e l’altro e talora da un anno all’altro per lo stesso comune.
Il provvedimento ci fa sapere che esiste una gamma di fatture elettroniche: il documento che merita in assoluto questa definizione è il B2B, quando sia l’emittente della fattura che il destinatario trasmettono e ricevono le fatture nel formato xml, essendo dotati del “codice destinatario” nel sistema di interscambio o di una Pec destinata a ricevere il file. Le procedure informatiche automatizzate generano il tracciato xml al momento di emissione della fattura, così come chi riceve questo file lo prende in carico nella contabilità fornitori, senza fare la consueta “caccia al tesoro” per capire dove i documenti cartacei indicano i dati essenziali della fattura. Ovvio che questa funzionalità sarà tipica delle imprese e degli studi professionali stabili e organizzati e non certo in fase di avvio del mezzo milione di soggetti che ogni anno aprono una nuova partita Iva.
Il provvedimento pone in evidenza che non solo i privati, ma anche i forfetari sono destinatari di una modalità particolare di emissione della fattura: il fornitore inserisce nel file un codice di sette zeri, e il flusso si deve moltiplicare per tre: lo Sdi comunica al cedente o prestatore che la fattura è stata accettata dal sistema; il cliente riceve il file nella sua area riservata dell’Agenzia (ma, soprattutto per i privati, quanti sono registrati nel relativo internet?); il fornitore deve comunque mandare una fattura tradizionale al cliente (oppure verso i forfetari un mero avviso relativo alla disponibilità della fattura nella sua area riservata dell’agenzia delle Entrate).
La sostanziale assimilazione dei forfetari ai privati discende dall’impegno preso con la Commissione europea, secondo cui i soggetti minori devono rimanere estranei a questi obblighi: la legge lo dice solo per l’emissione, giustamente il provvedimento delle Entrate ha dovuto dirlo anche in ricezione. Ma – punto 3.3 del provvedimento – anche nel caso di utilizzo “perfetto” del sistema di interscambio tra due soggetti di imposta iscritti nel sistema, esiste il rischio che la fattura non vada a buon fine (ad esempio perché la casella Pec del cliente è piena), nel qual caso il fornitore viene messo in allarme dal sistema, che lo obbliga ad avvertire il cliente che la fattura è stata collocata nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Questa comunicazione può essere anche fatta mandando una fattura cartacea o in Pdf al cliente.
C’è poi un tracciato per le fatture da e verso l’estero.
Per il momento non si può certo parlare di semplificazione. O, in estrema sintesi, la fatturazione elettronica è soprattutto uno spesometro giornaliero.
Fonte “Il sole 24 ore”