I contribuenti che applicano il regime forfettario devono procedere a indicare nel modello Redditi 2018 specifiche informazioni relative alle attività agevolate, richieste sia per gli esercenti attività d’impresa (da RS374 a RS378) che per i lavoratori autonomi (da RS379 a RS381).
Ora, in quanto nella determinazione del reddito ci si deve preoccupare solo dell’incasso dei componenti attivi ed è possibile disinteressarsi dei costi, mentre uno dei principali vantaggi del regime forfettario è la semplificazione degli adempimenti, risulta particolarmente fastidiosa per questi contribuenti la necessità di raccogliere ed indicare in dichiarazione, oltre che le fatture emesse, anche i dati dei documenti ricevuti, adempimento che fa residuare sul contribuente un indesiderato onere di tenuta e conservazione documentale.
Di conseguenza, in quanto per il forfettario non vi è alcun beneficio (che non sia quello civico) a ricevere documentazione fiscale dei propri costi sostenuti (del tutto irrilevanti nel contesto di una deduzione non analitica dal reddito di costi già predeterminati a forfait) non sono pochi i contribuenti che non dichiarano in RS l’effettività dei costi realmente sostenuti nell’esercizio dell’attività, o che spesso confondono acquisti di beni o servizi effettuati nella propria sfera lavorativa con quella privata, ricevendo per gli stessi ricevute fiscali alternative alle fatture passive per operazioni pur effettuate nell’esercizio dell’attività. Molti clienti, peraltro, neanche consegnano i documenti al professionista che cura gli adempimenti dichiarativi, cosicché la compilazione di questi righi risulta spesso incompleta o approssimativa.
L’omessa od infedele compilazione dei righi RS è sanzionabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997, in base al quale, fuori dai casi di dichiarazione omessa o infedele, è applicabile la sanzione da 250 a 2mila euro qualora nella dichiarazione «(…) non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli». In alcuni casi, però, l’agenzia delle Entrate, in ragione della mancata tenuta delle scritture contabili da parte di questi contribuenti semmai rafforzata da una inattendibile compilazione del quadro RS, potrebbe ritenere di accertare il reddito di impresa/lavoro autonomo dei forfettari tramite un accertamento induttivo puro, ovvero secondo i presupposti e le modalità contenute nell’articolo 39, comma 2 del Dpr 600/1973 ed avvalendosi, quindi, anche di presunzioni semplici sfornite di gravità, precisione e concordanza. Questa, però, non solo sarebbe una iniqua parificazione tra chi, pur obbligato, non ha istituito la contabilità violando obblighi e chi, invece, lo ha fatto legalmente, ma ciò sarebbe anche illegittimo, atteso il fatto che l’articolo 39 consente di accertare esclusivamente redditi determinati in base alle scritture contabili.
Da ciò ne deriva che l’accertamento nei confronti di un forfettario è esperibile, quale persona fisica ed ex articolo 38 del Dpr 600/73, sia con metodo analitico che con quello induttivo, ma, in quest’ultimo caso, mediante ricorso alle presunzioni qualificate, ai sensi del comma 3.
La fedeltà compilativa del quadro RS rimane, allora, importante per evitare sanzioni formali, ma non decide il metodo di accertamento.
Fonte “Il sole 24 ore”