In arrivo una nuova riduzione degli interessi di mora per chi paga in ritardo le cartelle di pagamento. La misura del 3,50% fissata lo scorso anno, con effetto dal 15 maggio 2017, sarà infatti ridotta al 3,01% con effetto dal 15 maggio 2018. La nuova misura è stata fissata da un provvedimento di ieri del direttore dell’agenzia delle Entrate , Ernesto Maria Ruffini. Dopo l’altalena degli anni precedenti, con gli interessi di mora, un anno ridotti, un altro anno aumentati, è dal 1° ottobre 2013, con la misura fissata al 5,2233% annuo, che gli interessi sono stati sempre ridotti, passando al 5,14% dal primo maggio 2014, al 4,88% dal 15 maggio 2015, al 4,13% dal 15 maggio 2016, al 3,50% dal 15 maggio 2017, per ridursi al 3,01% a partire dal 15 maggio 2018. Il nuovo tasso è dovuto da chi paga in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento, che, così, diventeranno più “leggere”. Il provvedimento è previsto dall’articolo 30 del decreto sulla riscossione (Dpr 602/1973). Esso stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Va segnalato però che, in materia di interessi, non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. Infatti, nonostante i vari annunci, si è ancora in attesa di un allineamento per evitare che gli interessi applicati dal Fisco su quanto gli è dovuto siano più alti di quelli riconosciuti al contribuente in caso di rimborso. In verità, si sarebbe dovuto mettere la parola “fine” su queste disparità. Infatti, se il contribuente deve avere il rimborso, l’interesse riconosciuto dal Fisco per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente versa dopo la scadenza, l’interesse che deve pagare è il doppio.

Inoltre, scatta pure la sanzione del 30%, riducibile al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del Fisco, anche se esegue i rimborsi in ritardo. La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare nel mese di gennaio del 2016. Si tratta del decreto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 159/2015 (uno dei decreti attuativi della delega fiscale), in vigore dal 22 ottobre 2015. Il decreto di competenza del ministero dell’Economia che doveva fissare una misura unica di interessi per versamenti, riscossione e rimborsi di ogni tributo, doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 159/2015. Considerato che questo decreto è entrato in vigore il 22 ottobre 2015, il provvedimento doveva essere emanato entro il 20 gennaio 2016.

Per il momento, visto che il decreto è rimasto solo una promessa, si devono applicare le misure vigenti, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti. Ad esempio, per i contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo.

Fonte “Il sole 24 ore”