L’estratto di ruolo basta a provare entità e natura dei debiti

L’estratto di ruolo è da solo idoneo a provare sia l’entità che la natura dei crediti vantati dall’Agente della Riscossione, essendo in esso elencati, in maniera dettagliata e non discrezionale, tutti i debiti del contribuente nei confronti dei diversi Enti impositori. Come tale, esso inoltre consente agevolmente l’individuazione, ad opera del contribuente, del Giudice fornito di giurisdizione in caso di ricorso contro la cartella di pagamento che si assume non notificata.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 11028 del 9 maggio 2018 .
La pronuncia trae origine da una opposizione da parte di una società in accomandita semplice alla procedura di pignoramento mobiliare che l’allora Equitalia aveva avviato a seguito del mancato pagamento di 28 cartelle esattoriali a causa della loro presunta irregolare notifica. A fronte della predetta doglianza di irregolare notifica, rilevando tra gli atti prodotti da Equitalia (che a sua volta si era costituita in giudizio) soltanto l’estratto di ruolo e non anche gli originali delle cartelle originali, il Tribunale di Taranto che con sentenza n. 2103 del 2016 accoglieva l’opposizione della società e, conseguentemente, annullava il pignoramento mobiliare e tutti gli atti presupposti, ritenendo l’estratto di ruolo non idoneo a provare il credito dell’Agente della Riscossione.

Trattandosi di opposizione a ruoli ormai esecutivi, Equitalia impugnava direttamente la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo peraltro la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 57 del DPR 602/73 per aver il Tribunale di Taranto negato l’idoneità probatoria degli estratti di ruolo. La società non presentava alcuna difesa.
Nell’accogliere il ricorso e rinviando al Tribunale di Taranto in nuova composizione, i Giudici della Corte Suprema hanno precisato innanzitutto che nell’estratto di ruolo, rilasciato dal funzionario dell’Agente della riscossione su richiesta del contribuente, sono fedelmente indicati i dati risultanti dal ruolo, che sono stati poi trasfusi nella cartella di pagamento.

In particolare, secondo la Corte Suprema, la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Taranto, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso, infatti, riporta tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’Amministrazione esso si riferisca, oltreché tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale.

L’estratto di ruolo riporta, inoltre, tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall’art. 25 del DPR n. 602 del 1973, oltre che dagli artt. 1 e 6 del DM n. 321 del 1999). L’estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a discrezione dell’Agente della Riscossione, ma è la riproduzione fedele dei ruoli che si riferiscono alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente.

Fonte “Il sole 24 ore”