La scadenza del 15 maggio prossimo non riguarda solo la facoltà di presentare l’istanza di rottamazione ma anche la possibilità di revocare o modificare la stessa, senza subire pregiudizi di sorta. Come confermato infatti da agenzia Entrate-Riscossione (Ader) nelle risposte a Telefisco 2018, anche nella seconda versione della definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione è possibile correggere o ripensare integralmente alla scelta fatta.
Secondo i chiarimenti offerti da Equitalia in occasione della prima “tornata” di domande di sanatoria, l’accesso alla disciplina agevolata si verifica con la mera presentazione dell’istanza, senza che rilevi a tale scopo il pagamento della prima rata. A parziale rimedio di tale rigida interpretazione, tuttavia, è espressamente consentito che il debitore possa liberamente intervenire sulle istanze già presentate, purché entro la scadenza di legge (15 maggio prossimo). Poiché non è previsto un modulo particolare per comunicare la revoca di una domanda già presentata, si ritiene che sia sufficiente allo scopo una Pec contenente gli estremi del modello trasmesso e la volontà di porre nel nulla la scelta di aderire al condono. Allo stesso modo, sarà possibile sostituire o integrare liberamente le istanze presentate, purchè tale decisione sia chiaramente desumibile dal contenuto documentale dei moduli. Così, ad esempio, se i nuovi modelli riportano cartelle o avvisi diversi da quelli indicati nel modulo precedente è evidente che vi è stata una integrazione da parte del debitore. Se invece il nuovo modello riporta la precedente elencazione di partite affidate, depurata di alcune di esse, vi sarà stata una sostituzione di istanze, che tuttavia è bene sia evidenziata quantomeno nella pec di trasmissione.
A tale riguardo, si ricorda che il debitore ben può decidere di compilare più modelli, con riferimento ad affidamenti distinti. Tanto, qualora si avesse il dubbio sulla complessiva sostenibilità della pretesa. In tale eventualità, infatti, si potrà far decadere la procedura riferita ad una o più istanze, lasciando in vita le altre. L’eventuale omesso o insufficiente pagamento di una rata, infatti, potrebbe determinare la caducazione dell’intera definizione agevolata. Se invece si parcellizzano gli affidamenti in una pluralità di domande, si potrà decidere per quale comunicazione dell’Ader effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti.
Al contrario, è possibile utilizzare un unico modulo per rottamare carichi ante e post primo gennaio 2017. In questa ipotesi, se si sceglie la massima dilazione possibile, l’agente della riscossione procede d’ufficio a ripartire in tre ovvero cinque rate i pagamenti, a seconda dei carichi cui essi di riferiscono.
Adeguata attenzione va posta sulla scelta del numero delle rate della rottamazione. Nel modulo DA 2000/17 è per la prima volta riportato che in caso di omessa indicazione da parte del debitore l’intero importo sarà dovuto in una unica soluzione. Nel corso di Telefisco 2018 è stato chiesto se fosse possibile rimediare ad una eventuale dimenticanza da parte del contribuente dopo aver ricevuto la comunicazione dell’agente della riscossione contenente la liquidazione delle somme dovute. L’Ader ha risposto che scaduto il termine del 15 maggio non è più possibile apportare nessuna correzione al modello, anche con riferimento al numero delle rate.
Fonte “Il sole 24 ore”