Il 29 dicembre 2017 l’Oic ha emendato il principio contabile Oic 21 (Partecipazioni), prevedendo tra l’altro che, nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni similari o equiparabili, anche le partecipazioni vengono iscritte in bilancio a un valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19, ovverosia in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, cui vanno aggiunti gli eventuali oneri accessori. Tale modalità di rilevazione contabile impone di rilevare la partecipazione tenendo conto del valore di iscrizione del debito con il metodo del costo ammortizzato e attualizzato. Nel caso di specie le rilevazioni contabili non avvengono, quindi, al prezzo contrattualmente pattuito, dovendosi bensì rilevare sia il costo di acquisto della partecipazione, sia il provento per la cessione della stessa, tenendo conto dell’attualizzazione/ammortamento del debito/credito e assumendo la differenza natura di onere/provento finanziario da rilevare a conto economico lungo la durata della dilazione concessa.
In linea di principio, la succitata rappresentazione contabile, in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, troverebbe pieno riconoscimento fiscale per i soggetti Ias e Oic adopter – ad eccezione delle cosiddette micro-imprese – in ragione del principio di derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83 del Tuir; tuttavia, in virtù dell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Dm n. 48/2009, che impone invece di individuare il regime fiscale avendo riguardo alla natura giuridica dell’operazione – e quindi non agli effetti sostanziali, così come rilevati in bilancio – quando oggetto dell’operazione siano strumenti finanziari partecipativi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c e d, del Tuir), «anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio».
Ne consegue che, anche per i soggetti Oic adopter, a fronte della rilevazione contabile di cui sopra, sul piano fiscale:
• il costo di acquisto della partecipazione (così come il corrispettivo fiscalmente rilevante per il venditore) è pari al prezzo contrattualmente pattuito;
• l’onere finanziario (o il provento, per il venditore) rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione non assume rilevanza fiscale, dovendo essere “sterilizzato” nella dichiarazione dei redditi, mediante apposita variazione in aumento (o in diminuzione, per il venditore).
Fonte “Il sole 24 ore”