di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi
Dal 1° luglio 2018, benché sembra preannunciarsi delle proroghe o meglio un doppio binario sino a fine 2018 (si veda Il Quotidiano del Fisco del 15 maggio ), i soggetti passivi Iva che vorranno dedurre le spese per l’acquisto di carburanti, ma anche detrarre la relativa Iva, dovranno regolare gli acquisti esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) agli articoli 164 Tuir e articolo 19-bis.1 del Dpr Iva. Anche questa volta, le norme introdotte difettano di coordinamento, parzialmente risolto dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento 4 aprile 2018 e la circolare 8/E/2018 . In particolare, dal tenore letterale della norma, la deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante è ammessa solo se effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria all’articolo 7 del Dpr 605/1972. Per quanto riguarda, invece, l’Iva, la sua detrazione è possibile, oltre che nell’ipotesi precedente, anche quando si ricorre agli altri strumenti individuati dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate. Pertanto, vi era un disallineamento tra Irpef/Ires e Iva, risolto dal provvedimento del 4 aprile 2018, il quale individuando gli altri mezzi di pagamento ammessi, ha anche chiarito che l’acquisto di carburanti con uno di questi strumenti consente la deducibilità del relativo costo, nelle misure previste per il veicolo associato.
I mezzi di pagamento che si dovranno utilizzare dal prossimo luglio sono:
•le carte di credito, di debito e prepagate emesse da soggetti all’articolo 7 del Dpr 605/72;
•le carte elettroniche emesse da altri operatori, anche non residenti (a differenza della circolare 42/E/2012 relativamente al sistema dei pagamenti tracciati all’articolo 1 del Dpr 444/97);
•gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali , rispettivamente, al Rd 1736/1933 e al Dpr 144/2001;
•addebito diretto;
•bonifico bancario o postale;
•bollettino postale;
•altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, come ad esempio le applicazioni su smartphone (circolare Guardia di Finanza del 13 aprile 2018).
Nel tempo, però, sono stati introdotti particolari metodi di pagamento, quali le carte magnetiche, come nel caso del contratto netting. In queste ipotesi, il costo è deducibile e l’Iva detraibile se i rapporti tra gestore dell’impianto e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con uno degli strumenti tracciabili. Stesso principio vale per le spese anticipate dal dipendente, cosicché è necessario che il lavoratore abbia pagato con una carta elettronica e sia stato rimborsato con un metodo tracciabile (si ricorda il nuovo obbligo di tracciabilità delle retribuzioni dal 1° luglio 2018) oppure per tutte le ipotesi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione.
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto interessati, occorre rilevare una particolarità relativa alle imbarcazioni e agli aeromobili, per i quali la normativa Iva richiede espressamente l’utilizzo di «moneta elettronica», mentre ai fini delle imposte dirette, l’articolo 164 del Tuir fa riferimento ai veicoli stradali, cosicché i costi relativi agli acquisti di carburanti potrebbero essere dedotti anche se sostenuti in contanti.
I mezzi di pagamento di tracciabili devono essere utilizzati a prescindere dalla fattura elettronica, in quanto si applica a tutti i carburanti per autotrazione, non solo quindi alla benzina e al gasolio. Pertanto, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, a seguito dei chiarimenti forniti nella circolare 8/E/2018, chi acquista metano e Gpl dovrà ricorrere alle carte elettroniche, ma anche alla scheda carburante (ma sono necessari ulteriori chiarimenti in merito); mentre coloro che acquistano benzina e gasolio riceveranno l’e-fattura (dalla quale dovrebbe risultare anche la targa del (veicolo), ma dovranno utilizzare comunque gli strumenti di pagamento tracciabili. Infine, si segnala che con la citata circolare 42/E/2012 in caso di più acquisti contestuali rispetto al carburante, sarebbe opportuno effettuare il pagamento in due pagamenti diversi.
Fonte “Il sole 24 ore”