di Giorgio Gavelli
Gli utili 2016 troveranno spazio nel nuovo rigo del prospetto contenuto nel quadro RS del modello Redditi SC 2018 , ma con diverse incognite legate alla compilazione. Il «Prospetto del capitale e delle riserve» deve essere utilizzato con lo scopo di monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, per la corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.
Ciò trova conferma all’articolo 1, comma 5 del decreto del 26 maggio 2017 (vale a dire del provvedimento che ha modificato la disciplina dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni societarie), in base al quale, sulla scorta di quanto già previsto dal precedente decreto 2 aprile 2008, l’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o dall’ente partecipato, nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e i decrementi di tale ammontare conseguenti alle delibere di distribuzione, sono indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Questo adempimento deriva dalla diversa imposizione ai fini Irpef dovuta all’adeguamento delle percentuali di imponibilità per alcune tipologie di dividendi, proventi equiparati e plusvalenze, conseguente alla riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%, in base all’articolo 1, comma 61, della legge (208/2015).
La tassazione dei dividendi
Per effetto delle modifiche subite nel tempo dall’aliquota Irpeg/Ires, la quota imponibile del dividendo che il socio persona fisica qualificata è chiamata a dichiarare (al di là delle novità della legge di Bilancio 2018 e della relativa norma transitoria, che non hanno effetto sulla compilazione del modello redditi 2017) è in misura pari:
– al 40% per le riserve formate con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2007;
– al 49,72% per le riserve formate con utili prodotti successivamente e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
– al 58,14% per quelli prodotti nell’esercizio successivo.
La criticità
Era, quindi, inevitabile che l’esigenza di monitorare separatamente gli utili prodotti dal 2017 in poi da quelli precedenti portasse alla comparsa di un rigo in più nel prospetto (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 settembre 2017). Ciò che, tuttavia, non si poteva immaginare è che questo rigo (RS136) venisse proposto dalla modulistica senza alcuna possibilità di inserire incrementi di riserve ma solo decrementi. È pur vero, infatti, che gli utili prodotti dalle società nel 2017 non vanno confusi con quelli pregressi (e, quindi, troveranno allocazione nel totale delle riserve di utili ma non nei righi specifici in cui si opera la distinzione temporale), ma è altrettanto vero che gli utili 2016, deliberati nel 2017, ove accantonati a riserva, non hanno ancora trovato collocazione tra le riserve di utili riportate dal prospetto, e devono essere rilevate in questo modello, andando a incrementare le riserve prodotte dal 2008 al 2016.
La possibile soluzione
L’assenza della colonna «incrementi» impedisce una compilazione naturale del prospetto, rendendo obbligatoria una forzatura nella casella finale del rigo oppure in quella iniziale. È quest’ultima la via seguita nell’esempio in pagina, nella consapevolezza, peraltro, che in questo modo si creano disallineamenti rispetto al prospetto presentato l’anno precedente e a livello di totali verticali. Ma in attesa di chiarimenti ufficiali si tratta probabilmente della soluzione con meno controindicazioni.
Infatti, inserire tali utili solo a livello di riserve di utili complessive e non nel rigo delle riserve create fino al 2016 creerebbe un problema maggiore, dato che rischierebbe di rendere applicabile ad essi la maggiore imposizione prevista per i soci qualificati dal 2017 rispetto a quella prevista per il 2016.
Se meno problematica è la distribuzione degli utili a soci soggetti Ires (l’esclusione del 95% dei dividendi citati all’articolo 89, comma 2 del Tuir non è, infatti, variata), o a soci persone fisiche non qualificate (anche la ritenuta “secca” del 26% non è mutata), problemi analoghi a quello ora ricordato riguardano i soci costituiti da imprese non Ires e da enti non commerciali.
È evidente, in ogni caso, che sarebbe opportuno confermare la soluzione proposta (o indicarne un’altra) prima dell’invio dei modelli. Il tempo da qui al 31 ottobre non manca. La speranza è non arrivare sul filo di lana.
Fonte “Il sole 24 ore”