di Rosanna Acierno
È nullo l’avviso di accertamento, sottoscritto digitalmente mediante l’indicazione a stampa del nominativo del capo ufficio (o del funzionario delegato), inviato a mezzo posta raccomandata e non tramite Pec. È questa la conclusione cui è giunta la sezione 1 della Ctp di Pescara, con la sentenza 926/01/2017 (presidente Albano, relatore Papa).
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento notificato tramite posta raccomandata a un libero professionista con cui la Direzione provinciale di Pescara-Ufficio controlli rettificava l’omessa fatturazione di alcune pratiche Docfa e Pregeo e, conseguentemente, maggiori compensi per l’anno di imposta 2011.
Impugnato l’atto, il contribuente ne eccepiva in via preliminare l’illegittimità per violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/73, perché non solo sottoscritto digitalmente e non mediante firma autografa, ma anche perché inviato in formato cartaceo a mezzo raccomandata e non tramite Pec.
Costituitosi in giudizio, l’ufficio insisteva per l’infondatezza della eccezione preliminare, depositando a tal fine un’autorizzazione conferita al sottoscrittore dell’atto impugnato valido anche per gli atti digitali.
Accogliendo l’eccezione preliminare di nullità dell’avviso di accertamento per mancata sottoscrizione, la Ctp di Pescara ha innanzitutto precisato che «l’invalidità di un atto tributario, essendo quest’ultimo a formazione procedimentale progressiva, può derivare non solo da questioni sostanziali, ma anche da aspetti procedurali la cui mancanza o indeterminabilità può determinare l’illegittimità del provvedimento amministrativo».
Lo stesso collegio ha poi richiamato l’articolo 15, comma 7, Dl 78/2009 secondo cui la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto, in tutte le ipotesi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, individuati dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate approvato il 2 novembre 2010, tra i quali gli atti di accertamento di violazione e irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche.
Pertanto, a parere della Ctp di Pescara, per gli accertamenti ordinari, quale quello sotteso alla odierna controversia, la sottoscrizione necessaria ai fini della validità può essere solo autografa o dal 1° luglio 2017 anche digitale, in vigenza della possibilità per l’ufficio di inviare gli atti via Pec, sempre a condizione che il contribuente riceva documenti informatici a mezzo posta certificata e non cartacei.
Ne consegue che, nel caso di specie, recando soltanto la stampa del nominativo del responsabile e non la firma autografa ed essendo stato notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria, l’atto impugnato è di fatto privo di sottoscrizione e, dunque, nullo, atteso il chiaro tenore della norma di cui all’articolo 42, comma 3 del Dpr 600/73 secondo cui l’accertamento è nullo qualora l’avviso sia privo di firma.
Fonte “Il sole 24 ore”