di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
Definite le modalità tecniche e operative per l’attuazione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica per il tax free shopping dal 1° settembre 2018: con determinazione direttoriale prot. nr. 54088/RU , diramata ieri, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l’agenzia delle Entrate, ha diramato le disposizioni necessarie sia al rilascio del visto digitale sia alla interoperabilità con il Sistema di interscambio per la trasmissione dei dati delle fatture.
Nel dettaglio, in caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale, la prova dell’uscita delle merci non è più fornita dal timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da Otello 2.0. Mentre in caso di uscita dal territorio doganale dell’Unione europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita delle merci è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.
Di assoluta rilevanza la possibilità di utilizzare, prima della data di avvio dell’obbligo, la procedura che digitalizza l’intero processo e cioè Otello 2.0. – Online Tax Refund at Exit. Le istruzioni operative, contenute nella nota protocollo 54505/2018 pubblicata anch’essa ieri, chiariscono infatti come i relativi servizi informatizzati risultano disponibili già dalla giornata di oggi, assicurando comunque la gestione presso tutti i punti di uscita non solo delle fatture tax free emesse in modalità elettronica, ma anche di quelle cartacee emesse sino al 31 agosto 2018. Le fatture tax free possono infatti essere presentate in Dogana per l’apposizione del visto entro il terzo mese successivo alla data di acquisto. Di conseguenza, le fatture cartacee potranno essere vistate sino al 30 novembre 2018 con la precedente versione di Otello in caso di uscita dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino oppure con le modalità cartacee, mediante apposizione del timbro “conalbi” presso tutti gli altri punti di uscita. Dal 1° dicembre 2018, invece, tali procedure non saranno più accettate in quanto decorsi i tre mesi dall’avvio dell’obbligo: il cedente è infatti tenuto dal prossimo 30 settembre a trasmettere ad Otello 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione. Al cessionario dovrà essere messo a disposizione il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione effettuata ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, è trasmesso inoltre dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione. I dati di competenza dell’agenzia delle Entrate trasmessi ad Otello 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata così da consentire al cedente, con un solo invio, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale. All’agenzia delle Entrate sono inoltre trasmesse le informazioni di competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il tax free shopping.
Il provvedimento si occupa di disciplinare anche il caso di impossibilità temporanea di trasmissione dei messaggi, richiedendo al cedente di trasmetterli non appena il sistema ritorna ad essere disponibile. Va infine ricordato che per usufruire del servizio Otello 2.0. occorre accreditarsi utilizzando le credenziali Spid (Sistema pubblico identità digitale) ovvero la Cns (Carta nazionale dei servizi).
Fonte “Il sole 24 ore”