di Gian Paolo Tosoni
La conversione in credito Irap dell’eccedenza Ace si fa con le aliquote progressive Irpef stabilite dall’articolo 11 del Tuir a prescindere dall’effettiva incidenza del reddito dei soci. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nel videoforum che viene trasmesso oggi.
Il Dm Economia del 3 agosto 2017, articolo 8, prevede per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria che la deduzione Ace eccedente il reddito d’impresa del periodo d’imposta possa avere utilizzo ampio. Tale eccedenza si può rinviare ai periodi di imposta successivi sia dall’impresa individuale sia dai collaboratori dell’impresa familiare; le società di persone possono attribuire il residuo Ace a ciascun socio in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. Il socio può dedurre la quota di sua competenza dal proprio reddito d’impresa.
Sia la società di persone sia l’imprenditore individuale sia il socio singolarmente possono scegliere di convertire l’eccedenza Ace in credito Irap applicandovi le aliquote Irpef di cui all’articolo 11 del Tuir e tale credito va ripartito in cinque anni. Ad esempio, se la deduzione Ace eccedente per una persona fisica è di 10.000 euro, assumendo la prima aliquota Irpef del 23%, si può fruire di un credito Irap di 2.300 euro da ripartire in cinque anni. Infatti, se il beneficiario è una sola persona fisica il credito Irap si calcola con le aliquote Irpef corrispondenti agli scaglioni di reddito di cui all’articolo 11.
Ma, qualora la società di persone scelga di tramutare l’eccedenza della deduzione Ace in credito Irap, si pone il problema di quali scaglioni di reddito e relative aliquote Irpef applicare, tenuto conto che i soci, essendo più di uno, possono, avere una progressività Irpef diversa tra loro.
L’Agenzia risolve bene il problema precisando che si devono adottare gli scaglioni e aliquote indicate dall’articolo 11 in modo oggettivo senza tener conto del numero dei soci e delle eventuali aliquote marginali di ciascuno.
L’Agenzia fa anche un esempio: se una società con due o più soci ha una eccedenza Ace di 20.000 euro, avrà diritto ad un credito Irap di 4.800 euro determinato applicando il 23% su 15.000 euro (3.450 euro) ed il 27% sul residuo 5.000 (1.350 euro), a prescindere dai scaglioni di reddito dei singoli soci.
In sintesi, quindi, l’eccedenza Ace può essere utilizzata direttamente dalla società o attribuita al socio. Qualora sia attribuita ai soci, questi possono utilizzarla per ridurre i propri redditi di impresa, riportarla nei periodi successivi o tramutarla in credito IRAP; qualora resti alla società, questa potrà tramutarla in credito IRAP utilizzando, per determinare l’ammontare, le aliquote Irpef progressive.
Fonte “Il sole 24 ore”