Dati liquidazioni Iva, correzione degli errori a due vie

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Passata la scadenza del 31 maggio per la comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva relativi al primo trimestre, gli operatori del settore iniziano ad avere le prime preoccupazioni circa la possibilità di ricevere dal sistema uno scarto della comunicazione inoltrata o la rilevazione a posteriori della commissione di errori nella compilazione della stessa.

Diventa, quindi, necessario ricercare i possibili rimedi e valutare le eventuali sanzioni cui si sarà soggetti. In linea generale entrambe le problematiche sono sanabili attraverso:
•un nuovo invio nel caso di scarto;
•la predisposizione ed inoltro di una nuova comunicazione liquidazioni periodiche Iva, o la corretta indicazione dei dati errati in sede di dichiarazione Iva, in caso di omissioni/errori nella compilazione della comunicazione;
•il pagamento, se ne è il caso, della sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, riducibile alla metà nel caso in cui la corretta trasmissione avviene entro 15 giorni successivi la scadenza stabilita, ex articolo 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997 ravvedibile in base all’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (risoluzione 104/E/2017).

Il nuovo invio in caso di scarto
In caso di scarto da parte del sistema delle Entrate per la presenza di anomalie nella liquidazione inoltrata, sarà possibile ritrasmettere il file attraverso un nuovo invio telematico, il quale se viene posto in essere:
•entro 5 giorni lavorativi successivi (esclusi quindi il sabato, domenica e le festività) alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto ed accettato dal sistema informatico dell’Ufficio sarà considerato tempestivo, anche se è scaduto il termine ordinario di presentazione (circolare 195/1999 e risoluzione 5/E/2003), e di conseguenza non sarà soggetto a sanzione (ad esempio qualora la data della comunicazione di scarto sia 31 maggio il termine per la ritrasmissione “tempestiva” sarà il 7 giugno: si veda Il Quotodiano del Fisco del 29 maggio ). In tale caso sembra opportuno conservare, ai fini probatori, sia la comunicazione originale di scarto, sia la comunicazione “rettificativa” con le relative ricevute emesse dall’Amministrazione a riprova dell’avvenuta presentazione nei termini;
•oltre 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto sarà considerato fuori termine e, quindi, sarà necessario versare la sanzione amministrativa minima prevista dal citato articolo 11 ridotta a seguito di ravvedimento in base alla data dell’adempimento (ulteriormente ridotta alla metà nel caso in cui la corretta trasmissione avviene entro 15 giorni successivi la scadenza stabilita).

La correzione degli errori
Viceversa, nel caso di errore, come anticipato, saranno possibili due soluzioni ai fini della correzione dei dati trasmessi:
■compilazione di una nuova comunicazione delle liquidazioni periodiche e nuova trasmissione tramite il servizio online dell’agenzia delle Entrate;
■indicazione dei dati corretti relativi alla liquidazione errata in sede di dichiarazione Iva.

Qualunque sia la scelta del contribuente sarà necessario versare la sanzione amministrativa minima di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997 (500 euro), riducibile alla metà se la corretta trasmissione avviene entro 15 giorni successivi la scadenza stabilita (250 euro) oltre alla riduzione derivante dall’applicazione del ravvedimento operoso.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi che in data 15 giugno sia trasmessa la correzione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 2018 con scadenza 31 maggio, e la sanzione sia versata nella medesima data la sanzione da pagare, tenendo conto anche della riduzione a 1/9 a seguito di ravvedimento operoso, sarà pari a 27,78 euro [(500/2)/9=27,78].

Fonte “Il sole 24 ore”