di Giorgio Gavelli
Le spese di pubblicità e di ricerca eliminate nello scorso esercizio dal bilancio in applicazione delle nuove regole contabili vanno anche quest’anno fiscalmente recuperate in dichiarazione, tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap.
L’eliminazione contabile intervenuta nello scorso esercizio per effetto del Dlgs 139/2015 non deve far dimenticare la deduzione del costo ammessa in ambito fiscale, anche per dare continuità ai comportamenti dichiarativi assunti nello scorso periodo d’imposta.
La modifica contabile
A partire dai bilanci 2016, per effetto del nuovo testo dell’articolo 2426, comma 1, numero 5), Codice civile , non è più consentita la capitalizzazione delle spese di ricerca e di pubblicità, che vanno quindi spesate a conto economico nell’esercizio di competenza. Poiché tali regole si applicavano retroattivamente, le spese in corso di capitalizzazione alla chiusura del bilancio precedente a quello di prima applicazione andavano eliminate contabilmente, con contropartita preferibile sugli utili portati a nuovo o ad una riserva libera di utili presente nel patrimonio netto. Tutto ciò a meno che:
i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati non soddisfacessero i requisiti stabiliti per i costi di impianto e ampliamento (paragrafi 41-43 del principio Oic 24), nel qual caso la riclassificazione evitava l’eliminazione (ipotesi non ricorrente);
i costi di ricerca precedentemente capitalizzati non soddisfacessero i criteri per essere riclassificati tra i costi di sviluppo (paragrafo 49), mantenendo, quindi, la propria iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali (caso piuttosto frequente).
Le ricadute tributarie
Fiscalmente, i costi cancellati contabilmente non cessano di essere deducibili, in quanto l’articolo 13-bis, comma 7, del Dl 244/2016 prevede che per i costi imputati a conto economico in precedenti esercizi e non più capitalizzabili «resta ferma… la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti». Ciò significa che, per le poste in questione, la deduzione fiscale prosegue secondo la ripartizione temporale precedente. Quindi, in presenza delle condizioni richieste dal principio contabile Oic 25 (ragionevole previsione di redditi imponibili capienti), all’eliminazione dei costi non più capitalizzabili si affianca l’iscrizione delle relative imposte anticipate.
Tuttavia, la cancellazione in bilancio rende necessario, ai fini della deducibilità, il “ripescaggio” delle quote di ammortamento di queste spese in dichiarazione dei redditi, tramite variazione in diminuzione da effettuarsi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap.
Dove fare le variazioni
Diversamente dallo scorso anno, quest’anno i modelli dichiarativi sono più chiari nell’indicare dove effettuare le variazioni in esame:
rigo RF55 (codice 22) per la dichiarazione Ires;
rigo IC56, colonna 2, per il modello Irap.
Inoltre, le istruzioni richiedono (già dallo scorso periodo d’imposta) che si proceda, nel caso di specie, alla compilazione del quadro RV, per monitorare il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale dell’elemento patrimoniale.
La colonna 3 dei vari righi, che sino al 2015 era riservata ai soggetti Ias, dal modello 2016 è riferita anche ai soggetti cui si applica il Dlgs 139/2015 (va riportato il codice 3), e le istruzioni avvertono che «l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili, genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell’eliminazione) e quello fiscale». In questa ipotesi, proseguono le istruzioni, «in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell’applicazione dei principi contabili; in colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili» (2015).
Nella colonna 10, va, invece, indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili della voce di bilancio eliminata (2016). Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscal, mentre, nella colonna 13, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell’esercizio.
Invece, il modello Irap – piuttosto curiosamente – chiede di monitorare i disallineamenti solo in caso di operazioni straordinarie e non di modifiche ai principi contabili.
Fonte “Il sole 24 ore “