di Giorgio Gavelli
Verifica di quanto versato, calcolo con possibile rideterminazione dell’imposta, indicazione in dichiarazione: sono diverse le problematiche che riguardano la corretta determinazione degli acconti d’imposta delle imposte sui redditi, in vista della prima scadenza fissata per il 2 luglio.
Le scadenze
La scadenza ordinaria per gli acconti (come per i saldi d’imposta) per le persone fisiche e i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 30 giugno che, essendo sabato, slitta a lunedì 2 luglio.
Per i soggetti Ires tale scadenza è valida se l’approvazione del bilancio è avvenuta nei termini ordinari; in caso di slittamento ai 180 giorni (articolo 2364, comma 2 del Codice civile), se l’assemblea ha positivamente deliberato entro il 31 maggio. In alternativa, è possibile versare entro i 30 giorni successivi maggiorando le somme dovute dello 0,40%; in questo caso, essendo la scadenza compresa nel periodo dal 1° al 20 agosto, per effetto dell’articolo 37, comma 11-bis del Dl 223/2006, il termine diviene il 20 agosto.
Secondo le istruzioni, per chi, fruendo della maggiorazione, sceglie anche la rateizzazione, se in possesso di partita Iva, entro tale data deve versare tanto la prima quanto la seconda rata, conclusione che è stata criticata in dottrina.
Il ricalcolo
Per gli acconti 2018 il problema principale è la rideterminazione della base di calcolo. Per imprese e lavoratori autonomi, infatti, se – come nella stragrande maggioranza dei casi – il metodo scelto è quello “storico”, è facile trovarsi in una delle ipotesi riportate dalla grafica a lato, che costringono a versare un acconto ricalcolato partendo da una base imponibile 2017 rideterminata.
La situazione più frequente è senza dubbio quella di chi ha fruito nel 2017 della variazione in diminuzione dovuta a super e iperammortamenti. Infatti, l’articolo 1, comma 12 della legge 232/2016 prevede che «la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10». Il mancato richiamo all’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 208/2015 dovrebbe comportare, anche in virtù di quanto chiarito con circolare 4/E/2017, che l’agevolazione del superammortamento per i beni acquistati (in proprietà o in leasing) negli ultimi mesi del 2015 e nel 2016 non dovrebbe essere interessata dal ricalcolo, che è limitato agli effetti positivi sull’imponibile determinati dai beni (super o iperammortizzabili) acquisiti successivamente, in virtù della proroga dell’agevolazione.
In buona sostanza, la complessiva variazione in diminuzione operata dalle imprese nel modello Redditi a questo titolo dovrebbe essere scomposta a seconda dell’anno di acquisizione dei cespiti, dovendo eliminare in sede di rideterminazione degli acconti Irpef ed Ires 2018 (no Irap) solo la quota relativa ai beni per cui il 2017 è stato il primo anno di super o iperammortamento. Stesso esercizio dovrebbero effettuare i lavoratori autonomi.
Fonte “Il sole 24 ore”