Finanziamenti, oneri presunti solo per i soci

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

Illegittimo l’avviso che presume la fruttuosità dei finanziamenti erogati a favore di società commerciali da coloro che non rivestono la qualifica di soci. Così afferma la Ctp Varese 126/2/2018 (presidente Petrucci, relatore Ferrari).

La guardia di Finanza contesta movimentazioni di capitali verso l’estero a favore di un istituto di credito bulgaro, rispettivamente per 3 milioni di euro nel 2010 e per altri 3 milioni di euro nel 2011. Il contribuente si giustifica, sottolineando che le operazioni si riferiscono alla costruzione di un immobile strumentale, così come emerge dal preliminare siglato nel 2010 con una società di costruzioni bulgara a cui è stato effettuato il primo bonifico a titolo di caparra. Le successive difficoltà finanziarie del costruttore estero hanno imposto, per completare l’intervento, la successiva erogazione nel 2011 del secondo bonifico, questa volta a titolo di finanziamento, in realtà mai restituito. I chiarimenti forniti nella fase istruttoria non sono ritenuti convincenti e per il 2011 l’ufficio notifica al contribuente un maggior reddito di capitale di 7.500 euro, conteggiato in base alla consistenza finanziaria media di 500mila euro al tasso legale dell’1,5 per cento.

Il contribuente sottolinea che l’onerosità del mutuo (articolo 1815 del Codice civile), in assenza di diversa volontà delle parti, rappresenta una presunzione semplice superabile, anche ai fini fiscali, con qualsiasi mezzo di prova; e ricorda che non emerge alcun riferimento alla fruttuosità delle somme trasferite nelle causali dei bonifici effettuati alla società bulgara.

Secondo l’ufficio, però, la finalità realizzata in concreto è stata quella di riconoscere alla società estera la titolarità di denaro con obbligo alla restituzione insieme agli interessi pattuiti.

La Ctp accoglie il ricorso del contribuente, ricordando che la presunzione legale del Tuir, secondo cui le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo, vale soltanto per coloro che rivestono tale qualifica. E comunque, se l’ufficio intende accertare i maggiori redditi di capitale, deve provarne la pretesa fruttuosità e il contribuente può replicare attraverso la prova contraria dei bilanci della società finanziata da cui emerge il mancato pagamento degli interessi accertati.

Fonte “Il sole 24 ore”