di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta
Calcolo degli acconti influenzati dai maxi-ammortamenti sui beni materiali strumentali nuovi. Le norme che regolano le proroghe del super e dell’iper ammortamento infatti risultano disallineate sotto molti punti di vista e quando si tratta di calcolare gli acconti da versare entro il prossimo 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato) gli operatori economici incontrano non poche difficoltà.
Nel calcolo degli acconti un difetto di coordinamento per il mancato richiamo del comma 94 della legge di stabilità 2016 nell’analoga disposizione della legge di bilancio 2017, creava come conseguenza che l’acconto 2018 va determinato senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull’iperammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali, diversamente dalla regola generale prevista dalla legge che impone di non considerare gli effetti delle agevolazioni (si veda Il Quotidiano del Fisco dell’8 maggio 2018 ).
Ebbene i problemi di disallineamento normativo non terminano qui. Occorre prestare attenzione anche al caso in cui per lo stesso bene si voglia beneficiare sia dell’iper che del super ammortamento. In tale ipotesi l’articolo 1, comma 8, della legge 232/2016 sancisce, per quanto riguarda il super ammortamento, che «le disposizioni dell’articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
Il comma 9 stabilisce per l’iperammortamento che «la disposizione … si applica agli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».
Lo slittamento del termine ultimo, ad opera del Dl 91/2017, non è stato esteso anche al super ammortamento, cosicché la data del 30 settembre 2018 quale termine di ultimazione degli investimenti opera solo con riferimento a quelli iperammortizzabili. Infatti, un bene iperammortizzabile è sempre anche soggetto al super ammortamento, crescendo di livello nella deduzione (da 40% a 150%) solo per via della interconnessione (che può avvenire anche in anni successivi). Ciò significa, permanendo questa doppia data limite, che un bene, ordinato entro il 2017 con il versamento del 20% del costo di acquisizione, ultimato oltre il 30 giugno 2018, ma entro il 30 settembre, non sarà mai super ammortizzabile, ma potrebbe godere dell’iper-ammortamento se e in quanto diverrà interconnesso.
Pertanto, si suggerisce di ultimare gli acquisti dei beni materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A della legge di bilancio 2018 entro la data del 30 giugno 2018, altrimenti non sarà possibile tener conto dell’agevolazione al 40% ma soltanto di quella al 150 per cento.
Fonte “Il sole 24 ore”