Compensazione orizzontale con F24 telematico per i titolari di partita Iva

di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Chance compensazione per il versamento degli acconti di imposta in scadenza il prossimo 2 luglio. Ma con limitazioni da rispettare. Le regole da seguire per effettuare correttamente la compensazione si fondano su due norme cardine.

•Articolo 17 del Dlgs 241/1997, modificato da ultimo dalla manovrina dello scorso anno (decreto legge 50/2017), che disciplina la compensazione orizzontale, consistente nella possibilità di compensare debiti e crediti di natura diversa sorti nei confronti di differenti Enti (Erario, Inps, Inail, enti locali).
•Articolo 34 comma 1 della legge 388/2000 che fissa il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, in 5mila euro per ciascun anno solare.

L’articolo 17 del Dlgs 241/1997 stabilisce che i debiti tributari possono essere saldati con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, emergenti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

In tema di compensazione l’Iva presenta delle peculiarità in quanto la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno di tale imposta, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Inoltre, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legge 50/2017, le aziende e i professionisti sono obbligati a presentare il modello F24 tramite la procedura Entratel o Fisconline, in caso di utilizzo in compensazione di credito con un debito di natura fiscale. Ciò scaturisce della modifica apportata dall’articolo 3, comma 3, del Dl 50/2017, all’articolo 37, comma 49-bis, del Dl 223/2006, che estende l’obbligo di presentazione telematica della delega a tutti i titolari di partita Iva che utilizzano in F24 un credito relativo a Iva, ritenute alla fonte, imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, Irap e crediti d’imposta esposti nel quadro RU del modello Redditi. A differenza del passato, questo avviene indipendentemente dal saldo finale della delega stessa, che può pertanto essere anche positivo, mentre prima della modifica l’obbligo era limitato al caso di importo finale pari a zero.

Resta escluso dalle nuove regole l’utilizzo in compensazione dei crediti di natura non erariale (per esempio Inps e Inail), per i quali non vi è l’obbligo del canale telematico dell’agenzia delle Entrate. L’esclusione dai nuovi obblighi sussiste anche per i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate in base all’articolo 1 del Dl 66/2014 e dell’articolo 1, commi 12 e successivi, della legge 190/2014 («bonus 80 euro»). Tuttavia, nell’ipotesi in cui la medesima delega di pagamento accolga anche altri crediti utilizzati in compensazione «orizzontale», allora risulta necessario ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia. Si possono utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate quando nello stesso F24 vi è una compensazione verticale parziale, con chiusura a debito.
Si segnala a tal fine la risoluzione 68/E/2017 che individua i codici tributo da utilizzare in sede di compensazione di crediti tributari (allegati 1, 2 e 3).

Fonte “Il sole 24 ore”