di Romina Morrone
La quota di indennità di buonuscita afferente al periodo riscattato con somme interamente a carico del lavoratore è soggetta a tassazione ordinaria, trattandosi di contributi non correlati ad un rapporto previdenziale riferibile al datore di lavoro. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 16560/2018 del 22 giugno.
Un ufficiale dell’aeronautica militare ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’agenzia delle Entrate, formatosi a seguito dell’istanza di rimborso della maggiore trattenuta Irpef 2004, effettuata sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita per cessazione dell’attività lavorativa. A parere del contribuente, l’imponibile fiscale del Tfr erogato dall’Inpdap doveva essere calcolato detraendo la quota parte riferibile ai contributi da lui versati. Altalenante l’esito del giudizio nei gradi di merito. L’agenzia ha impugnato la sentenza della Ctr in Cassazione, sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto applicabile l’articolo17 del Tuir ad una fattispecie di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore e sottolineando che il periodo di riscatto (e cioè quello corrispondente ad anni e a mesi che il dipendente decide volontariamente di aggiungere al periodo di servizio, versando quote contributive per rendere tali annualità, altrimenti non valutabili, utili ai fini del calcolo della buonuscita) doveva essere tassato per intero poiché non era correlato ad un rapporto previdenziale riferibile al datore di lavoro.
La Corte ha accolto il ricorso ribadendo che, se la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita viene alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente (come nel caso delle anzianità convenzionali e per i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto), da lui versati volontariamente, tale parte dell’indennità non va sottratta ad imposizione fiscale ordinaria Irpef, poiché, in tal caso, la funzione del versamento consegue il riconoscimento normativo dell’anzianità convenzionale. Tali conclusioni sono conformi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 178/86), secondo la quale la non tassabilità pro parte (non è applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore, come quella in esame, poiché) è determinata sulla base del rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e quella complessiva dello stesso contributo.
Fonte “Il sole 24 ore”