Il Fisco riconosce il trasferimento all’estero solo a partire dalla cancellazione in Comune

di Francesco Avella

 

La Corte di cassazione nella sentenza n.16634/18 ribalta il verdetto della Ctr Puglia n. 64/07/2017 (si veda il Qf del 31 marzo 2017) affermando che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente dovrebbero considerarsi «in ogni caso residenti» con la conseguenza che, ai fini delle imposte sui redditi, «il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano».
La Ctr Puglia, al contrario, aveva giudicato non decisivo il mantenimento dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (e la mancata iscrizione all’Aire), posto che la situazione fattuale mostrava un chiaro trasferimento della dimora abituale e del centro degli interessi vitali all’estero: nel caso di specie, il contribuente persona fisica si era infatti trasferito da anni nel Regno Unito e ivi svolgeva la sua attività lavorativa. La Ctr Puglia era giunta a tale conclusione senza far leva sulla tie-breaker rule contenuta nella Convenzione Italia-Regno Unito, ma semplicemente interpretando la norma interna valorizzando i principi costituzionali: «L’applicazione di qualsivoglia strumento presuntivo non può avvenire in maniera asettica e automatica, dovendo esso, per converso, avere riguardo necessariamente alla reale capacità contributiva ex articolo 53 Costituzione, nonché evitare una inammissibile duplicazione d’imposta».
La chiusura della Corte di cassazione – che con la sentenza n.16634/18 ribadice peraltro una posizione già espressa nelle precedenti sentenze 21970/2015, 677/2015 e 9139/2006 – continua a non convincere.
Nel caso di specie (Regno Unito), così come nella maggior parte dei casi precedenti (Svizzera, Romania), il trasferimento era avvenuto in uno Stato con il quale era in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che avrebbe comunque consentito di superare il dato normativo nazionale, posto che riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali e dovendo la potestà legislativa essere comunque esercitata, ai sensi dell’articolo 117 Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (da ultimo, in tal senso, Cassazione 13 ottobre 2017, n. 24112). La Cassazione avrebbe cioè potuto superare il dato meramente formale dell’iscrizione nelle anagrafi della popolazione valorizzando la tie-breaker rule contenuta nella Convenzione Italia-Regno Unito (sebbene dalle sentenze non si comprenda se il contribuente ne avesse invocato i benefici) e i criteri ivi contenuti, in particolare il centro degli interessi vitali che, nel merito, la Ctr Puglia aveva stabilito essere nel Regno Unito e non in Italia.
Inoltre, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2, comma 2, Tuir come quella fornita dalla Ctr Puglia pare più rispondente al canone della capacità contributiva e più rispettosa dei vincoli posti dal diritto dell’Unione Europea in termini di libertà fondamentali (almeno ogni qual volta, come nel caso di specie, il trasferimento avvenga verso uno Stato membro dell’Ue) e, pertanto, sarebbe stata preferibile anche prescindendo dalla Convenzione Italia-Regno Unito.
La sentenza della Cassazione impone quindi ai contribuenti particolare attenzione e cautela, affinché non sottovalutino un adempimento – quello della cancellazione dalle anagrafi della popolazione residente e della conseguente iscrizione all’Aire – che, pur avendo carattere formale, rischia di avere un impatto drammaticamente sostanziale.

Fonte “Il sole 24 ore”