di Michele Brusaterra
Rinvio a gennaio 2019 per l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per la cessione di benzina e gasolio per autotrazione e possibilità di delegare l’intermediario anche per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nonché per la registrazione dell’indirizzo telematico.
Mentre il Dl 79/2018 ha varato il rinvio al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per benzina e gasolio, previsto originariamente per il primo luglio 2018 dalla legge 205/2017, facendo così tirare un sospiro di sollievo ai gestori di impianti di distribuzione, per quanto riguarda gli intermediari il provvedimento 13 giugno scorso ne ha ampliato i «poteri».
È bene ricordare che il provvedimento 30 aprile 2018 , in tema di fattura elettronica e di intermediari, dispone, tra le altre, che il cedente e prestatore può decidere di trasmettere le fatture elettroniche allo Sdi, attraverso un intermediario, così come il cessionario e committente può decidere di ricevere le fatture elettroniche, recapitate dallo Sdi, sempre attraverso un intermediario. In tale ultimo caso deve essere comunicato al cedente e prestatore «l’indirizzo telematico», ossia il codice destinatario o l’indirizzo di posta certificata (Pec) dell’intermediario stesso.
La delega all’intermediario di cui si è detto, può essere conferita e revocata direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’agenzia delle Entrate ovvero attraverso la presentazione dell’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa Agenzia.
Con il provvedimento del 13 giugno scorso si prevede che ai soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 3 del Dpr 322/1998, può essere delegata anche la «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici», nonché la «Registrazione dell’indirizzo telematico» del delegante.
Per quanto concerne la consultazione, il provvedimento in commento elenca tutta una serie di azioni che l’intermediario può porre in essere tra cui vale la pena di ricordare la ricerca, consultazione e acquisizione di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal delegante utilizzando lo Sdi – che rende disponibili i file fino al 31.12 dell’anno successivo a quello di ricezione – e di tutte le ricevute, la consultazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la consultazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, la consultazione degli elementi di riscontro «fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante» e, ancora, la consultazione delle opzioni, per conto del soggetto delegante di cui al Dlgs 127/2015.
Per quanto riguarda la registrazione dell’indirizzo telematico, l’intermediario può individuare pec o codice destinatario del delegante, nonché generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code).
La delega, la cui durata può essere fissata dal delegante all’atto del suo conferimento e ove non indicata ha durata di 4 anni, può essere conferita direttamente attraverso apposite funzionalità che si trovano all’interno dell’area riservata del delegante, Entratel o Fisconline, ovvero tramite delega da presentare all’ufficio competente dell’agenzia delle Entrate. Con tali modalità le deleghe possono anche essere revocate, in qualsiasi momento.
Fonte “Il sole 24 ore”