di Andrea Taglioni
Non è deducibile il costo relativo a un’operazione soggettivamente inesistente semplicemente adducendone il pagamento della fattura. Quest’ultimo, infatti, rappresenta solamente la movimentazione finanziaria sottostante al documento cartolare. Di conseguenza, il costo per l’acquisizione del bene o servizio, sebbene documentato da fattura per operazioni soggettivamente inesistenti e purché non utilizzato per commettere reati, è deducibile se il contribuente dimostra la certezza del componente negativo e l’inerenza con l’esercizio dell’attività d’impresa. È quanto emerge dall’ordinanza 17788/2018 della Cassazione (clicca qui per consultarla ).
L’agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamento a fini Iva e delle imposte dirette fondato sul disconoscimento di costi derivanti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. L’avviso veniva impugnato dalla contribuente e la Commissione rigettava il ricorso.
In sede di appello la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla detraibilità dei costi ai fini delle dirette, confermando l’indetraibilità dell’Iva. In particolare, i giudici ritenevano che l’intervenuto pagamento dell’importo fatturato fosse sufficiente ai fini della deducibilità del costo. Di diverso avviso è stata la Cassazione che, a seguito dell’impugnazione della sentenza, ha accolto il ricorso dell’ufficio.
Prima di esaminare la questione attinente la deducibilità dei costi i giudici ricordano come, nel caso di fatture soggettivamente inesistente, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia consapevole della frode, l’indeducibilità opera unicamente quando i costi e le prestazioni di servizio siano stati direttamente utilizzati per il compimento dell’attività delittuosa.
Tuttavia, secondo la Cassazione, l’accertamento del pagamento della fattura non poteva essere l’elemento determinante, in assenza dei presupposti di legge, per confermare la deducibilità.
Ai fini del rispetto dei criteri generali per la determinazione del reddito d’impresa è necessario, quindi, verificare la concreta deducibilità dei costi con riferimento, non tanto all’esborso finanziario, quanto, piuttosto, ai requisiti di certezza, inerenza, effettività, competenza, determinatezza o determinabilità, del costo sostenuto.
Pertanto, se ai fini Iva risulta pacifica l’indetraibilità dell’imposta afferente l’inesistenza sia essa oggettiva che soggettiva dell’operazione, per le imposte dirette la deducibilità del costo, anche se la fattura è soggettivamente falsa, è comunque subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti per la corretta determinazione del reddito.
Fonte “Il sole 24 ore”