Locazioni brevi, entro il 20 agosto l’invio della comunicazione

Il 20 agosto sarà il primo appuntamento per l’invio della comunicazione relativa ai contratti di locazione breve stipulati a partire del 1° giugno 2017. Inizialmente, infatti, l’adempimento doveva concludersi entro lo scorso 30 giugno; tuttavia, le specifiche tecniche per effettuare l’invio sono state pubblicate solo il 12 giugno 2018; pertanto, al fine di consentire agli operatori di recepire la novità, il termine è stato prorogato di 60 giorni dalla pubblicazione delle suddette specifiche (provvedimento del 20 giugno 2018 ), ma cadendo nel periodo di sospensione feriale, la scadenza è slittata, solo per quest’anno, al 20 agosto.
I soggetti tenuti all’adempimento sono gli esercenti l’attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta. Attenzione, però, che non tutti questi soggetti sono obbligati all’invio in quanto, come chiarito dalla circolare 24/E/2017 , la comunicazione deve essere effettuata solo quando «il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma on line. Diversamente, nel caso in cui il locatore si avvalga dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunichi direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo». Di conseguenza, solo nell’ipotesi in cui gli intermediari siano intervenuti direttamente nella conclusione del contratto dovranno effettuare l’invio. Un’altra ipotesi di esclusione si realizza quando gli intermediari abbiano:

• operato, al momento dell’incasso, la ritenuta del 21%, e
• inviato la certificazione unica, attestante l’effettuazione della ritenuta stessa.

Se, invece, il soggetto deve trasmettere la comunicazione, è tenuto ad indicare, per ogni contratto, le seguenti informazioni:
• il nome, cognome e codice fiscale del locatore,
• la durata del contratto,
• l’importo del corrispettivo lordo,
• l’indirizzo dell’immobile.

Qualora, poi, l’intermediario abbia concluso per lo stesso locatore e in riferimento allo stesso immobile più contratti, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata, non dovendo riportare le suddette informazioni per ciascun accordo concluso. Inoltre, va specificata l’ipotesi in cui una delle due parti recede dal contratto, in quanto occorre distinguere a seconda che la comunicazione non sia o sia già stata inviata, poiché nel primo caso, non è necessario trasmettere la dichiarazione, mentre nel secondo caso si deve effettuare un invio rettificativo.
Infine, si fa presente che per effettuare la trasmissione occorre utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate, ricordandosi che in caso di omessa, infedele o incompleta comunicazione si applica la sanzione da 250 ad 2.000 euro (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997), ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza. Se, invece, la comunicazione si riveli errata a causa dal locatore, non si dovrebbero applicare le sanzioni (circolare 24/E/2017 ).

Fonte “Il sole 24 ore”

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