Settembre, tempo di dichiarazioni, sebbene quest’anno si possa beneficiare di un altro mese per la presentazione dei modelli Redditi, a seguito della disposizione di cui al comma 932 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 che ha spostato al 31 ottobre 2018 la dead line per l’invio delle denunce reddituali.
Per le persone fisiche che detengono redditi all’estero, nel promemoria per il 31 ottobre occorre segnarsi compilazione ed invio sia del modello PF che del quadro RW, la cui disciplina di regolarizzazione della presentazione contiene rilevanti peculiarità.
Anzitutto, l’articolo 5 del Dl 167/1990 stabilisce che se il quadro RW è presentato entro 90 giorni dal termine previsto per l’invio del modello Redditi PF si applica la sanzione di 258 euro. Si tratta di una sanzione che è comunque ravvedibile, stante il principio di carattere generale, più volte ribadito dalla stessa amministrazione finanziaria secondo cui le sanzioni sul monitoraggio fiscale sono sanzioni di natura tributaria.
Per le violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale è irrogata una sanzione dal 3 al 15% dell’importo non dichiarato. Qualora le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti siano detenuti in paradisi fiscali, la sanzione raddoppia ed è fissata nella misura che va dal 6 al 30% degli importi non dichiarati. La grandezza cui occorre riferirsi, quindi, è costituita dal valore indicato nel campo 8 dei righi da RW1 a RW5, vale a dire dal valore dell’intero investimento estero (patrimoniale o finanziario), che risulta al termine del periodo d’imposta oppure, se precedente, del periodo di detenzione.
Rimanendo in tema di regolarizzazione di dichiarazioni per attività detenute al di fuori dei confini nazionali, anche nel 2018 si è potuto parlare di voluntary disclosure, sebbene in versione “mini”. L’articolo 5-septies del Dl 148/2017 ha, infatti, introdotto una procedura ridotta di collaborazione volontaria riservata unicamente ai soggetti residenti in Italia (o eredi), che in precedenza erano iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (lavoratori frontalieri), che alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge 172/2017, di conversione del Dl 148/2017) risultano detenere, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del Dl 167/1990, conti correnti o depositi all’estero derivanti da redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti fuori dal territorio nazionale.
Nel dettaglio, la procedura riguarda i suddetti soggetti che hanno omesso la presentazione del quadro RW, i quali per fruire della regolarizzazione hanno trasmesso l’apposita istanza entro il 31 luglio 2018 (modello approvato con provvedimento 110482/2018). Va segnalato in questa sede che ai fini del perfezionamento della sanatoria, occorre versare entro il 1° ottobre 2018 o in tre rate mensili, il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
Inoltre, poiché la procedura regolarizza le attività fino al 2016, il contribuente dovrà ricordarsi di compilare anche il quadro RW del modello Redditi PF 2018, entro il prossimo 31 ottobre, considerato che le attività oggetto della procedura sono quelle possedute al 6 dicembre 2017, senza dimenticarsi del pagamento dell’Ivafe dovuta che era da versare, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, entro il mese di giugno, pertanto ravvedibile, e come secondo acconto 2018 entro il 30 novembre.
Si ricorda, infine, che la compilazione del quadro RW non si limita al solo titolare delle attività detenute all’estero, ma riguarda anche coloro che ne abbiano la disponibilità o la possibilità di movimentazione, così sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale anche i soggetti delegati al prelievo, tranne nel caso in cui si tratti di delega a operare per conto dell’intestatario.
di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta
Fonte “Il sole 24 ore”