di Barbara Massara
Gli stipendi di dipendenti e co.co.co possono essere pagati in contanti presso la banca dove il datore di lavoro/committente ha acceso un conto corrente ordinario, nonché attraverso vaglia postale.
Sono questi gli ultimi importanti chiarimenti, forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 7396 del 10 settembre 2018, in riferimento all’obbligo di tracciare i pagamenti delle retribuzioni in vigore dal 1° luglio scorso, introdotto dall’articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017.
È il terzo intervento dell’Inl, che segue le note del 22 maggio e del 16 luglio 2018 con le quali l’ispettorato aveva già fornito ai datori di lavoro interessati le indicazioni operative.
Nella nota più recente l’Inl si rivolge in particolare agli ispettori, fornendo loro istruzioni da seguire in sede di verifica, ma contestualmente conferma alcune precedenti indicazioni, integrandole.
Innanzitutto viene ribadito che il divieto di pagamento in contanti riguarda solo gli importi erogati a titolo di retribuzione (ivi compresa l’indennità di trasferta o diaria), mentre sono esclusi i meri rimborsi o anticipi di spese sostenute in nome e per conto del datore di lavoro (ad esempio rimborsi a piè di lista in occasione delle trasferte).
Con riferimento, invece, ai mezzi di pagamento ammessi quali disciplinati dall’articolo 1, comma 910, della legge di bilancio 2018, viene chiarito che, sebbene la lettera b) relativa al pagamento in contanti presso la banca del datore di lavoro faccia espresso riferimento al «conto corrente di tesoreria» aperto presso l’istituto di credito, sia considerato legittimo il pagamento presso la banca dove l’azienda risulti intestataria di un conto corrente ordinario (e quindi non necessariamente di tesoreria).
Con riguardo al pagamento effettuato a mezzo assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato secondo la lettera d) del comma 910 della medesima norma, l’Inl precisa che a suo parere in tale ambito rientri anche il pagamento a mezzo vaglia postale.
In tale caso, specifica l’istituto, è importante che, oltre al nome del beneficiario e alla clausola di non trasferibilità (per importi dai 1.000 euro in su), nella causale siano esplicitati i dati essenziali dell’operazione, quali il nome del datore di lavoro e del lavoratore, la data e l’importo dell’operazione, nonché il mese di riferimento della retribuzione.
La seconda parte della nota è invece destinata agli ispettori, ai quali la direzione centrale dell’istituto fornisce indicazioni in merito alle ulteriori prove documentali che potranno raccogliere presso le banche, nei casi di dubbia corresponsione.