di Aldo Bottini
Le eventuali deroghe al regime della responsabilità solidale del committente, contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 17 marzo 2017 e negli appalti collegati, non valgono dopo tale data.
Dal marzo dello scorso anno la responsabilità solidale del committente negli appalti non è più derogabile dalla contrattazione collettiva. Ma allora come vanno interpretati i contratti collettivi che ancora oggi prevedono questa deroga? La risposta è stata fornita dal ministero del Lavoro con l’interpello 5/2018, mediante il quale si fornisce un chiarimento di non poco conto sotto il profilo applicativo riguardo al secondo comma dell’articolo 29 del Dlgs 276/2003, così come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 25/2017.
La modifica normativa, adottata sotto la pressione del referendum abrogativo proposto dalla Cgil, ha soppresso la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative di escludere la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Sino all’entrata in vigore della sopra richiamata modifica dell’articolo 29, qualora il contratto collettivo avesse individuato metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, era possibile escludere la responsabilità solidale del committente. Oggi non è più così.
È stato quindi chiesto al ministero del Lavoro di chiarire come la soppressione della possibilità per i contratti collettivi di derogare al regime di solidarietà negli appalti possa combinarsi con il fatto che in alcuni contratti siano tuttora previste procedure di verifica della regolarità degli appalti sulla base della disciplina previgente. E ciò, anche alla luce del principio di irretroattività della legge previsto dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile.
Il ministero, dopo aver rilevato che per i contratti collettivi di nuova stipulazione è evidentemente esclusa la possibilità di inserire modalità di verifica degli appalti che valgano a derogare al regime della solidarietà, con riguardo ai contratti collettivi in vigore al 17 marzo 2017 ha precisato che eventuali disposizioni derogatorie non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.
In ogni caso, nessuna deroga al regime di solidarietà può trovare applicazione nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del decreto legge 25/2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione. È questo il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto successivamente al 17 marzo 2017.
Quindi, se anche il contratto di appalto fosse stato stipulato prima del 17 marzo 2017, per i crediti maturati dal lavoratore nel periodo successivo a tale data non si può comunque derogare al regime della responsabilità solidale eventualmente prevista da disposizioni contrattual-collettive anteriori al 17 marzo 2017 e ancora vigenti.
Tale deroga vale ancora per i crediti maturati nel corso del periodo precedente al 17 marzo 2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.
Fonte “Il sole 24 ore”