Soppressione della numerazione progressiva per le fatture d’acquisto con effetto immediato. L’articolo 13 del Dl 119/2018 ha modificato l’articolo 25 del Dpr 633/1972 con decorrenza già dal 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale), sostituendo il primo inciso con la seguente previsione: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17».
L’abolizione, di fatto, della prassi della protocollazione delle fatture di acquisto è certamente una semplificazione se si considera l’intangibilità della fattura elettronica e la caratteristica propria del suo formato Xml di per sé immodificabile, nonché considerando l’assegnazione da parte del Sistema di interscambio di un hash univoco quale strumento di identificazione della fattura elettronica.
Tuttavia, la nuova norma recita ancora «comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17». E questa formulazione sembrerebbe aprire la porta all’eliminazione della numerazione progressiva sia per le autofatture riferite alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, per cui gli obblighi Iva devono essere adempiuti dai cessionari o committenti, sia per le autofatture per le operazioni effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, per cui lo stesso articolo 17 dispone che il cessionario o committente adempia gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del Dl 331/1993.
Per queste operazioni, che richiederanno la trasmissione al Sistema di interscambio dell’autofattura elettronica identificata dalle specifiche tecniche con codice TD20, l’abolizione della numerazione progressiva genera una lacuna nel registro Iva vendite in cui le stesse dovrebbero essere annotate. Peraltro per quest’ultimo registro la numerazione progressiva è ancora obbligatoria, pertanto l’errore generato dalla dimenticanza del legislatore verrebbe colmato dalla disposizione dell’articolo 23 del Dpr 633/1972 che sancisce la progressività della numerazione per il ciclo attivo.
Per di più se si considera che la norma è già in vigore in pieno corso d’anno d’imposta, non si comprende la scelta di far decorrere la modifica sin da subito e non in concomitanza dell’avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 a favore di cui la norma sembrerebbe essere stata concepita, ingenerando, di fatto, una discontinuità nelle modalità di tenuta del registro Iva acquisti, il quale si troverebbe ad essere inevitabilmente disomogeneo, essendo obbligatoria l’annotazione progressiva per le fatture registrate fino al 23 ottobre 2018 mentre non più necessaria per quelle registrate dal 24 ottobre 2018.
Fonte “Il sole 24 ore”