Escluse dalla sanatoria delle irregolarità formali le violazioni commesse nella compilazione del quadro RW. È questo l’effetto del correttivo che ha ricevuto il via libera della commissione Bilancio e che mira a impedire che con la sanatoria i contribuenti possano far emergere attività costituite o detenute all’estero.
Si intende così porre rimedio a un’eccessiva apertura della disposizione che, come segnalato da Dario Deotto (si veda Il Quotidiano del Fisco del 24 novembre ), sterilizzava gli effetti della regolarizzazione solo in relazione agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, ma non anche per le violazioni legate al quadro RW. L’emendamento specifica che ciò che è vietato è la bonifica dell’emersione di attività estere, fattispecie che letteralmente sembra diversa rispetto alla correzione di errori nell’indicazione dei valori di attività estere comunque dichiarate nel quadro RW.
La sanatoria desta comunque interesse in un sistema caratterizzato da una gran mole di adempimenti. L’idea di bonificare gli errori formali anche inconsapevolmente commessi pagando 200 euro alletta molti, tanto più che la somma è fissa per ciascun periodo d’imposta e non specifica anche per comparto impositivo. Né rileva la dimensione del contribuente.
La questione centrale resta quella di capire quale sia il perimetro della regolarizzazione, a prescindere dai limiti citati. La bozza fa riferimento a irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi e adempimenti che abbiano natura formale e che non rilevino sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei pagamenti dei tributi. Si tratta di una definizione molto ampia per cui dovrebbero essere sanate non solo le violazioni formali dichiarative, ma anche quelle tributarie pur se correlate ad adempimenti diversi quali, ad esempio, le violazioni commesse nelle comunicazioni periodiche Iva e nei modelli intrastat.
In merito alle violazioni dichiarative, sono molti gli errori che possono non riflettersi su un maggior imponibile o una maggiore imposta. Si pensi al contenuto dei quadri RS (prospetti vari) e RV (riconciliazione dei dati contabili e fiscali). Va però tenuto conto che gli errori formali possono anche declinare in violazioni sostanziali. Due casi sono paradigmatici: gli errori commessi nella compilazione dei modelli studi di settore o nel prospetto delle società di comodo. Se l’errore non si riverbera sul resoconto di congruità o sulla determinazione del reddito minimo, si è in presenza di una violazione formale. Se, invece, l’errore si riflette sul reddito accertabile, la violazione per infedele dichiarazione assorbe quella formale e, quindi, il pagamento dei 200 euro sarebbe inutile.
Fonte “Il sole 24 ore”