Aumento del numero delle rate, fermo il limite massimo di 5 anni del periodo di dilazione, introduzione della tolleranza di 5 giorni per tutte le scadenze e rilascio del Durc dopo la presentazione della domanda di sanatoria. Queste sono le modifiche apportate alla rottamazione-ter dalla commissione Finanze del Senato.
Nella versione attualmente in vigore, il pagamento della definizione degli affidamenti all’agente della riscossione può avvenire in un massimo di 10 rate, in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il periodo limite di dilazione dunque è di 5 anni.
Con le modifiche apportate in Senato il numero delle rate aumenta da 10 a 18. Mentre per il 2019, inoltre, restano le rate di luglio e novembre, ciascuna pari al 10% del totale, a decorrere dal 2020 le rate diventano quattro, con scadenza a febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno. In sostanza, si riduce l’importo unitario della rata di rottamazione ma resta fermo l’arco temporale di cinque anni per concludere i pagamenti.
L’altra importante modifica riguarda l’introduzione di una soglia di tolleranza nel rispetto delle scadenze di legge. Al riguardo, si ricorda che in tutte le versioni precedenti della rottamazione e anche nella vigente formulazione della definizione ter era sufficiente il ritardato pagamento anche di un solo giorno per decadere irreversibilmente dai benefici di legge. Tanto, perché non risultava applicabile l’istituto del lieve inadempimento all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, che consente di far salvi i ritardi di 7 giorni nel versamento della sola prima rata.
Con l’emendamento approvato si stabilisce che in caso di ritardo non superiore a 5 giorni «l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi». Si tratta, in realtà, di una vera e propria soglia di tolleranza che rende del tutto irrilevanti i ritardi non superiori a 5 giorni, atteso che il debitore non subisce alcuna penalizzazione da essi. Tale soglia trova applicazione per la generalità delle rate della rottamazione ter, ivi inclusa quella in scadenza al 7 dicembre, riferita alle rate della rottamazione bis (si veda l’altro pezzo in pagina).
L’ultima modifica colma una lacuna rispetto alle precedenti rottamazioni. Si ricorda in proposito che in entrambe le precedenti versioni era stabilito che una volta presentata l’istanza di definizione il debitore poteva chiedere ed ottenere il Durc positivo. In base all’articolo 3, comma 10, del Dl 119/2018, una volta trasmessa l’istanza, il debitore non si considera inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr 602/1973. La prima norma citata riguarda il potere dell’agente della riscossione di notificare al soggetto moroso destinatario di un rimborso fiscale una proposta di compensazione volontaria del credito in via di erogazione con le somme a ruolo. In caso di rifiuto, agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) provvede a notificare un pignoramento presso terzi. La seconda disposizione prevede il blocco dei pagamenti maggiori di 5mila euro da parte di enti pubblici qualora il beneficiario degli stessi abbia pendenze almeno pari a 5mila euro verso l’Ader. Con l’emendamento in esame il quadro è completato dalla possibilità di rilasciare il Durc qualora i carichi previdenziali risultino inclusi in domande di rottamazione. In caso di successiva decadenza dalla definizione, l’Inps revoca il documento già rilasciato. In questo modo, si consente pertanto la partecipazione a gare da parte del debitore.
Fonte “Il sole 24 ore”