Reverse charge su pc e console prorogato al 30 giugno 2022

L’approvazione degli emendamenti al Dl 119/2018 estende al 30 giugno 2022 l’obbligo di applicazione del reverse charge per la cessione di cellulari, tablet, laptop, cessione di gas e elettricità con effetti diretti sulla e-fattura obbligatoria. Per l’e-fattura sono confermate: l’esclusione per gli operatori sanitari che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria, limitatamente alle fatture corrispondenti ai dati inviati a detto sistema, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche nel caso in cui i proventi relativi alle attività commerciali siano inferiori nel periodo d’imposta precedente a 65mila euro; le previsioni relative ai fornitori di servizi pubblici (come le imprese telefoniche) per i quali verranno emanate delle specifiche tecniche per l’emissione di fatture verso il consumatore finale per i contratti stipulati prima del 2005; le limitazioni delle cause che consentono a una pubblica amministrazione di rifiutare una fattura Pa.

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (reverse charge) Iva, in linea con quanto previsto dall’articolo 199-bis della direttiva 2006/112 che ha prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022.

La misura allinea al nuovo termine Ue la possibilità di avvalersi dell’inversione contabile per le operazioni elencate all’articolo 17, sesto comma del Dpr 633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater). Si tratta quindi delle cessioni di telefoni cellulari, ad esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari, delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale con esclusione dei computer quali beni completi e i loro accessori. Vi rientrano inoltre le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop oltre ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili, dei certificati relativi al gas e all’energia elettrica e delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di e-fattura sono state ricomprese le associazioni sportive che applicano il regime forfettario (opzionale) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Il regime forfettario opzionale trova applicazione nei riguardi delle associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi da attività commerciali non superiori a 400mila euro e che sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili. In caso di conseguimento dall’esercizio di attività commerciali un importo superiore a 65mila euro, le associazioni sportive devono assicurare che la fattura sia emessa dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Altra novità riguarda gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità: tali obblighi, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere adempiuti dagli stessi cessionari.

Fonte “Il sole 24 ore”