Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, se non comunicano al cedente/prestatore la Pec o un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con una delle Faq pubblicate ieri.
La legge di Bilancio per l’anno 2018 esclude dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica i soggetti che adottano il regime dei minimi (Dl 98/2011) e quelli che adottano il regime forfettario (legge 190/2014). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019, questi soggetti saranno esonerati dalla emissione della fattura elettronica; tuttavia, lo stesso esonero non si applica ai loro fornitori, che dovranno emettere fattura elettronica rispettando il formato e il contenuto previsto per qualsiasi altro tipo di e-fattura.
La differenza, rispetto alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti passivi, riguarda gli elementi necessari per il recapito della stessa. Lo Sdi, infatti, generalmente recapita la fattura elettronica attraverso la Pec, o tramite applicativi o servizi di trasmissione file; queste due ultime modalità necessitano del preventivo processo di accreditamento, che consente di ottenere un codice destinatario di sette cifre. Pertanto, ai fini del recapito, generalmente nella fattura deve essere indicato il codice destinatario oppure un indirizzo Pec. Quando la fattura è emessa nei confronti di un minimo o forfettario, la fattura non deve però contenere né il codice destinatario né la Pec del cliente secondo l’Agenzia, bensì un codice convenzionale di sette zeri da inserire al posto del codice destinatario.
Questa indicazione permette allo Sdi di recapitare la fattura elettronica al minimo/forfettario mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore un duplicato informatico della fattura (sempre nella sua area riservata). Il cedente/prestatore, inoltre, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al cessionario/committente, per vie diverse dallo Sdi, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.
Dunque, seguendo queste modalità, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste alcun obbligo in capo ai soggetti minimi e forfettari, nemmeno sul fronte del ciclo passivo, non essendo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti. Minimi e forfetari possono però decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori anche comunicando una Pec o, in alternativa, un codice destinatario. In questa ipotesi, dalla lettura della risposta alla Faq si desume che scatta l’obbligo di conservazione elettronica.
Sintetizzando: il contribuente minimo o forfettario che comunica un indirizzo Pec o un codice destinatario sarà obbligato alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti; chi, invece, fa nulla, quindi non comunica né Pec, né codice destinatario non ha neanche l’obbligo di conservare i documenti elettronici ricevuti; ovviamente in questo caso dovrà conservare le fatture cartacee. Anche se la risposta non lo dice, si ritiene che il medesimo metodo riguardi anche le imprese agricole in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7mila euro).
Fonte “Il sole 24 ore”