Anche la Guardia di Finanza potrà richiedere alla commissione tributaria l’iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente ove ritenga fondato il timore di perdere la garanzia. Lo prevede una delle modifiche al decreto fiscale approvato ieri in prima lettura al Senato.
La norma attuale
In base all’articolo 22 del Dlgs 472/1997, dopo la notifica di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un Pvc, l’agenzia delle Entrate, se ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della Ctp, l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.
Queste misure cautelari possono essere adottate anche prima dell’emissione dell’atto impositivo per impedire che il trasgressore disperda il patrimonio sottraendo in tal modo garanzie reali allo Stato.
La novità
Con una modifica al decreto legge 119/2018, al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, viene previsto che le istanze in questione attualmente di esclusiva pertinenza dell’agenzia delle Entrate per la richiesta di ipoteca o sequestro conservativo, possano essere inoltrate anche dal Comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti.
La GdF dovrà dare tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate, la quale esaminerà l’istanza e comunicherà le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria, nonché al comandante provinciale richiedente.
Decorso il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, si intenderà acquisito il parere dell’Agenzia.
In presenza di tali istanze, le Fiamme Gialle dovranno fornire all’Agenzia, ogni elemento utile ai fini dell’istruttoria e della partecipazione alla procedura.
I requisiti
L’istanza di sequestro e/o ipoteca è subordinata sostanzialmente alla sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Il fumus boni iuris si può riscontrare nell’esistenza di un debito tributario a carico del contribuente derivante da un provvedimento dell’amministrazione (atto di contestazione, irrogazione sanzione, Pvc).
Va da sé che se la richiesta sia fondata solo sul Pvc, come accadrà in futuro in caso di proposta della GdF, al fine di giustificare l’entità della garanzia, fin da subito dovrebbero emergere le imposte dovute che saranno poi successivamente indicate nell’accertamento dell’Agenzia. Analoga evidenza dovrà essere data delle sanzioni tenendo presente che in sede di redazione del Pvc non si tiene conto dei vari istituti applicabili primo fra tutti il cumulo giuridico.
Il secondo requisito è il periculum in mora, ossia il fondato timore, da parte dell’amministrazione, di perdere la garanzia del credito. Deve trattarsi di un timore attuale e non potenziale desumibile sia da dati oggettivi, come la consistenza e le caratteristiche del patrimonio del contribuente, sia da dati soggettivi valutando cioè la condotta del debitore.
Per quest’ultima, occorre considerare i comportamenti che palesano una costante tendenza a non adempiere agli obblighi tributari. Si pensi, ad esempio, a costanti pregresse situazioni di morosità.
Si tratta pertanto di una analisi complessiva fondata su una pluralità di elementi, anche di carattere indiziario, ma che possono far ragionevolmente presupporre la volontà del contribuente di non pagare ovvero di ridurre le garanzie sulle quali l’amministrazione potrebbe rivalersi.
L’iter procedurale
Il presidente della Ctp decide sulla concessione della richiesta cautelare. Sul punto l’emendamento si limita a prevedere che la Gdf fornisca ogni elemento utile ai fini dell’istruttoria e della partecipazione alla procedura. La rappresentanza in giudizio dovrebbe quindi restare in capo all’agenzia delle Entrate.
La circostanza non è di poco conto. Si pensi al caso, non raro, in cui respingendo la richiesta, la Ctp condanni alle spese l’Ufficio. In questi casi l’istanza proviene direttamente dalla GdF e la difesa sarà contro l’istanza della GdF e non avverso un atto dell’Ufficio (come avviene con gli accertamenti a seguito di Pvc della GdF). Sarebbe singolare, a questo punto, che per una decisione del Comandante provinciale delle Fiamme Gialle rivelatasi non fondata, debba poi risarcire le spese l’Agenzia.
Fonte “Il sole 24 ore”