Nonostante l’introduzione della fatturazione elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello Intra anche nei casi in cui il fornitore italiano emetta una fattura con indicazione della sigla «XXXXXXX» caratterizzante un destinatario non residente. Questa è una delle risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla fatturazione elettronica pubblicate dall’agenzia delle Entrate sul proprio sito.
Nel rispondere al contribuente l’Agenzia richiama le novità introdotte nel 2017 alle regole di presentazione e di compilazione dei modelli Intra e afferma che tali “semplificazioni” restano in vigore anche dal 1° gennaio 2019. Dalla lettura del “botta e risposta” del contribuente con l’Agenzia pare di poter concludere che le uniche ipotesi in cui i modelli Intra non devono essere presentati sono quelle già previste dal Provvedimento del 25 settembre 2017 al quale l’ufficio rinvia per maggiori approfondimenti. Più in particolare, sono esonerati dall’obbligo di presentazione dei modelli Intra 2-bis (acquisti di beni) i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali inferiori a 200.000 euro. Analogamente sono esonerati dall’obbligo di trasmissione dei modelli Intra 2-quater (acquisti di servizi) i soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali inferiori a 100mila euro.
La trasmissione facoltativa tramite lo Sdi delle fatture relative alle operazioni attive effettuate verso operatori esteri, però, se da un lato lascia immutato l’obbligo di trasmissione degli Intrastat, dall’altro, comporta l’esonero dalla nuova comunicazione (esterometro) con la quale gli operatori economici dovranno inviare telematicamente all’Agenzia i dati presenti in tali fatture transfrontaliere.
Il provvedimento delle Entrate 89757/2018 – relativo alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche – nella parte dedicata alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, concede agli operatori economici la facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere «XXXXXXX». Nel campo «identificativo fiscale Iva», inoltre, va inserita la partita Iva comunitaria.
Fonte “Il sole 24 ore”