Formato elettronico obbligatorio per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019: si potrà quindi continuare validamente a gestire in formato cartaceo eventuali fatture datate 2018 ricevute nel 2019 con canali diversi dal Sistema di interscambio. Al contrario, eventuali note di variazione 2019 relative a fatture del 2018, emesse in formato cartaceo, andranno trasmesse dall’emittente e ricevute dal destinatario in elettronico attraverso il sistema di interscambio in formato strutturato Xml. Il chiarimento di sicuro interesse degli operatori necessita, però, di una attenta valutazione per evitare di registrare un documento analogico che in effetti, doveva essere emesso fin dall’origine in elettronico.
La risposta dell’Agenzia è esattamente la seguente: «L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Pertanto, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica».
Quindi in via generale una fattura datata 31 dicembre 2018 (essendo la data un elemento qualificante) sarà, di per sé, analogica e non elettronica. Però, se la stessa fattura, sempre datata 31 dicembre 2018 viene formata e contabilizzata nel 2018 e poi inviata, ad esempio, via Pec nel 2019 risulterà “emessa” nel 2019 e quindi dovrà essere trattata in elettronico.
Questa situazione, riprendendo un’ulteriore risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, per la quale una fattura emessa nel 2019 e non ricevuta in elettronico non consente al cessionario/committente di detrarre l’imposta perché lo stesso non sarebbe in possesso di una fattura fiscalmente rilevante, potrebbe determinare a fine anno qualche problema al contribuente destinatario.
Pertanto, oltre ad auspicare, tenendo conto delle difficoltà che potrebbero scaturire nei primi giorni del 2019, un’applicazione flessibile della norma e della relativa interpretazione, si consiglia ai contribuenti, per quest’anno e per quanto possibile di anticipare la fatturazione di qualche giorno rispetto all’ultimo giorno dell’anno ovvero se a cavallo dell’anno di essere sicuri di trasmettere la fattura entro il 31 dicembre. Al contrario, se la spedizione avverrà i primi giorni del 2019 sarebbe cautelativo adottare fin da subito la fattura elettronica.
L’ulteriore chiarimento contenuto nella stessa risposta relativamente alle note di variazione è confermativo di quanto già indicato nella circolare 1/DF del 31 marzo del 2014 dal dipartimento delle Finanze in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni centrali. Pertanto in caso di emissione di una nota di variazione nel 2019 di una fattura emessa in modalità analogica (su carta) nel 2018, va gestita unicamente in elettronico.
La manutenzione allo Sdi
Sempre a proposito di date, le Entrate hanno reso noto nella serata di ieri che sabato 1 e domenica 2 dicembre Sogei effettuerà dei lavori di potenziamento del Sistema di interscambio, che quindi non sarà disponibile nel week-end. Per questo l’Agenzia «ha disposto il differimento al 4 dicembre dei termini per la trasmissione di fatture e note di variazione dei giorni 1 e 2 dicembre 2018».
Fonte “Il sole 24 ore”