Con il pagamento entro il 7 dicembre delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis, le rate residue di novembre 2018 e febbraio 2019 confluiscono d’ufficio nella rottamazione ter. La conferma giunge dal comunicato stampa di agenzia delle Entrate-Riscossione che correttamente non fa alcuna distinzione tra affidamenti ante e post 1° gennaio 2017. La scadenza del 30 novembre dunque è stata superata dalla modifica introdotta dal Dl 119/2018.
La rottamazione ter peraltro si distingue dalle precedenti anche per il trattamento delle dilazioni in corso. Fermo restando che non vi sono ostacoli a rottamare carichi relativi a rateazioni scadute, la novità riguarda i piani di rientro pendenti alla data di presentazione dell’istanza. Nelle prime due edizioni, era precisato che, una volta trasmessa la domanda, tutte le rate in scadenza successivamente erano sospese fino al termine della prima quota di rottamazione. Era inoltre disposto che con il versamento della prima rata la rateazione pregressa era revocata ope legis. Questo significava, come confermato ripetutamente dall’Agenzia, che se non si pagava la prima rata il debitore poteva riattivare il precedente piano di rientro. In tale eventualità, l’agente della riscossione provvedeva a ripartire d’ufficio il debito residuo per il numero di rate non pagate del piano originario.
Nell’attuale versione di legge, si conferma che con la trasmissione dell’istanza le rate, relative a piani in corso, con scadenza successiva sono sospese fino al 31 luglio 2019. Inoltre, diversamente dal passato, è stabilito che tali rateazioni sono sempre revocate ope legis alla data del 31 luglio 2019. La differenza consiste nel fatto che il venir meno dei piani di dilazione non è più correlato al pagamento della prima scadenza di rottamazione ter ma è automatico, sia che si paghi o meno.
Quindi, una volta conosciuto il costo della definizione agevolata con la ricezione della comunicazione dell’Agenzia entro la fine di giugno 2019, il debitore non potrà più ripensarci e riprendere la vecchia rateazione, evitando di versare la prima rata della definizione. L’ulteriore effetto è che se si decade dalla rottamazione-ter, in qualsiasi momento, si perde irrimediabilmente la possibilità di rateizzare il debito residuo e si resta esposti alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.
Bisognava infine chiarire perché la norma di legge dispone la mera sospensione delle dilazioni in essere, lasciando così intendere che sia possibile riattivare le stesse. La risposta è nelle Faq dell’Agenzia che ha al riguardo precisato che la ripresa delle precedenti rateazioni è ammessa in due ipotesi:
•in caso di revoca dell’istanza di definizione agevolata, comunicata entro aprile 2019;
• in caso di rigetto dell’istanza da parte dell’agente della riscossione.
La prima ipotesi rappresenta anche un’utile conferma ufficiale. Ader, infatti, rassicura sul fatto che il debitore fa in tempo a ritirare l’istanza entro il termine di legge di presentazione della stessa.
Fonte “Il sole 24 ore”