Dal 1° gennaio 2019, se ai soggetti obbligati a certificare i corrispettivi verrà chiesto di emettere la fattura, «in sostituzione» dello scontrino o della ricevuta fiscale, l’invio della fattura elettronica allo Sdi dovrà essere contestuale alla «consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» e non entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, come invece possibile per le fatture immediate non sostitutive di corrispettivi (se viene consegnato lo scontrino o la ricevuta fiscale). Un termine peraltro prorogato alla scadenza della liquidazione periodica Iva, per le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2019 (o fino al 30 settembre 2019 per i mensili) ovvero al decimo giorno dall’effettuazione, per quelle effettuate dal primo luglio 2019.
Si arriva a questa conclusione applicando all’e-fattura le indicazioni contenute nella circolare 4 aprile 1997, n. 97/E, paragrafo 4.3, che non aveva consentito l’emissione, entro le ore 24 del giorno stesso, delle fatture immediate «sostitutive» dei corrispettivi. Rimarrà possibile la fattura differita, se verrà consegnato lo scontrino parlante o la ricevuta fiscale.
Attualmente, il rilascio dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura fiscale pre-numerata non è obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura ordinaria immediata, cioè quella non fiscale pre-numerata (articolo 3, comma 2 Dpr 696/1996), la quale ha la funzione sostitutiva dei suddetti documenti fiscali che certificano i corrispettivi. Per la circolare 97/E/1997, paragrafo 4.3, però, questa sostituzione è possibile solo se la fattura ordinaria immediata viene rilasciata «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione». Questo nella «considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato».
Con l’avvento della fattura elettronica, i soggetti obbligati a «certificare i corrispettivi» potranno continuare a utilizzare le fatture fiscali pre-numerate solo se sono esonerati dalla e-fattura, cioè se sono minimi o forfettari. Gli altri soggetti, invece, «dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via Sdi» (risposta delle Entrate alle Faq del 28 novembre 2018) e, seguendo le indicazioni della circolare 97/E/1997, queste dovranno essere rilasciate «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione».
In alternativa, potranno rilasciare subito uno scontrino o una ricevuta fiscale e successivamente emettere la fattura elettronica immediata (quindi non sostitutiva dei corrispettivi), indicando nel campo «Tipodato» dell’elemento «AltriDatiGestionali» la stringa «SCONTRINO» o «RICEVUTA» e nel campo «RiferimentoTesto» l’identificativo alfanumerico dello scontrino o della ricevuta, emessi precedentemente alla e-fattura. Quest’ultima, normalmente, va emessa entro le ore 24 dello stesso giorno di effettuazione dell’operazione (circolari n. 42/1974 e n. 225/E/1996), ma per le operazioni effettuate nei primi 6 mesi del 2019 (e fino al 30 settembre 2019 per i mensili) si applicherà la proroga fino alla data della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale).
Inoltre, per le operazioni effettuate dal primo luglio 2019 in poi (dal 1° ottobre 2019, per i mensili), l’emissione della fattura immediata potrà avvenire entro il decimo giorno dall’effettuazione.
Come alternativa, potranno rilasciare uno scontrino parlante o una ricevuta fiscale e successivamente (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), potranno emettere una fattura differita, con l’indicazione del suddetto scontrino parlante o ricevuta. Per tutte le alternative, va prestata attenzione a non duplicare né il versamento dell’Iva, né la tassazione del ricavo.
Fonte “Il sole 24 ore”