Meno 15 giorni al D- day della fattura elettronica. Ma quella che si apre oggi è di fatto l’ultima settimana – ferie natalizie a parte – per prepararsi a questo delicato passaggio. Anche se il vero test sarà quello della riapertura del 7 gennaio, non è affatto improbabile che già nei primi giorni di gennaio gli studi possano dover emettere o vedersi recapitare e-fatture tramite il canale prescelto (sia esso un consulente fiscale incaricato o direttamente l’agenzia delle Entrate o in proprio). Di fatto la scelta del canale per (quasi) tutti è ormai alle spalle: fanno eccezione i dottori commercialisti che intendono aderire al servizio offerto dal Cndcec, il cui debutto è previsto domani.
Meglio quindi sfruttare il poco tempo rimasto per le ultime verifiche sulla riorganizzazione dei processi interni e per fare il punto sui tempi di trasmissione delle e-fatture: per alcune partite Iva, infatti, ci sono alcune specificità.
Le fatture differite
Anche con la fattura elettronica i professionisti possono ritardare l’emissione della fattura rispetto al momento in cui incassano le somme dai clienti. A patto che le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso «idonea documentazione» e siano effettuate nello stesso mese solare verso lo stesso soggetto (articolo 21 decreto Iva). L’unica fattura deve riportare il dettaglio delle operazioni e va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Ma cosa si intende per «idonea documentazione»? Secondo la circolare 18/E/2014 possono documentare le prestazioni di servizi: l’attestazione dell’avvenuto incasso del corrispettivo, i contratti, le note di consegna lavori,le lettere di incarico ed eventuali relazioni professionali.
Anche la fattura pro forma rappresenta un documento idoneo. Quando il professionista emetterà la fattura definitiva richiamerà i riferimenti di quella pro forma. Ad esempio se il professionista emette la pro forma il 5 agosto ed incassa il compenso il 19 agosto, la fattura elettronica potrà essere emessa entro il 15 settembre (ma il debito Iva deve confluire nella liquidazione Iva di agosto).
Il fondo spese
Notai, commercialisti e avvocati anche con la e-fattura possono continuare ad utilizzare il fondo spese e ad emettere fattura entro i 60 giorni dalla sua costituzione.
Questa possibilità può essere sicuramente utile nella prima parte del 2019, cioè quando i professionisti dovranno familiarizzare con l’emissione dei documenti in formato digitale. Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con lo spirare del termine di 60 giorni, ma il professionista può sempre anticipare la fatturazione.
La check list preliminare
È opportuno un controllo finale su tutte le anagrafiche dei clienti di studio. Accanto al nome di ognuno devono ora comparire la Pec o il Codice destinatario, il numero di sette cifre che identifica il soggetto presso lo Sdi e senza il quale la fattura non può essere recapitata. In questi giorni ci si può collegare al portale delle Entrate «Fatture e corrispettivi» (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) o tramite il cassetto fiscale e generare il proprio Qr code identificativo da trasferire poi su tablet, telefono o carta. Servirà ad esempio quando si è in trasferta e si chiede a “nuovi” fornitori (dall’hotel al ristorante) di generare la fattura.
Sul fronte privacy, l’impatto della e fattura dovrebbe essere ridotto, a patto che lo studio sia già in regola con il Gdpr e con l’informativa sul consenso al trattamento dei dati. Sullo sfondo restano, però, i dubbi del Garante sui rischi nella trasmissione dei tanti dati richiesti.
Fonte “Il sole 24 ore”