La dilazione straordinaria non può essere riattivata

La rateazione può essere riaperta con la Riscossione, non con le Entrate
Non può essere riattivato il piano di dilazione straordinario delle somme dovute all’agenzia delle Entrate, ex articolo 1, commi da 134 a 138 della legge 208/2015, una volta che questo è decaduto e che il contribuente ha abbandonato la procedura di rottamazione dei carichi di cui all’articolo 6 del decreto 193/2016. La precisazione, pienamente condivisibile, giunge dalla risposta 116 dell’agenzia delle Entrate, resa in sede di procedura da interpello e pubblicata ieri.
Un contribuente, che aveva perfezionato gli accertamenti con adesione con l’agenzia delle Entrate, con il versamento della prima rata, era successivamente decaduto dal piano di pagamento rateale degli stessi. L’interessato si era tuttavia avvalso della procedura straordinaria di riammissione alla dilazione, recata nell’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 208/2015. Dopo aver versato le rate dovute fino a novembre 2016, il contribuente interrompeva i pagamenti.
Il carico in oggetto veniva pertanto affidato all’agente della riscossione. Con riferimento alle medesime partite, il debitore procedeva alla trasmissione dell’istanza di definizione agevolata,in base all’articolo 6 del Dl 193/2016, senza però pagare neppure la prima rata, in scadenza al luglio 2017. Stando così le cose, viene richiesto all’agenzia delle Entrate se, una volta decaduti dalla rottamazione, fosse possibile riprendere la dilazione iniziale, in forza dell’articolo 6, comma 8, lettera c), del Dl 193/2016. In virtù di tale articolo, con il pagamento della prima rata sono revocate ope legisle rateazioni pregresse, di tal che, sostiene il soggetto passivo, omettendo il versamento della rata in scadenza a luglio dello scorso anno dovrebbe essere possibile riprendere la dilazione degli accertamenti con adesione.
La risposta delle Entrate è stata negativa. Le rateazioni potenzialmente riattivabili sono infatti solo quelle pendenti nei riguardi dell’agente della riscossione, non quelle afferenti l’agenzia delle Entrate. Queste ultime, nel caso di specie, sono irrimediabilmente decadute. Per completezza, vale peraltro osservare al riguardo che nulla vieterebbe all’interessato di proporre domanda di rottamazione ter per i medesimi carichi, non sussistendo alcuna causa ostativa.
Fonte “Il sole 24 ore”