di Giorgio Gavelli
Per entrare nel nuovo regime forfettario i professionisti dovranno prima superare lo sbarramento delle situazioni di incompatibilità. Lo stop alla tassa piatta del 15% prevista da quest’anno per le partite Iva scatta in caso di controllo (anche indiretto) ed esercizio di una attività “riconducibile”, anche indirettamente, a quella condotta come professionista singolo. Ma sull’effettiva interpretazione di queste norme della Manovra 2019 (articolo 1, comma 55 della legge 145/2018 ) si stanno già interrogando i professionisti, sia chi è già in regime forfettario, sia chi può rientrarvi con la nuova soglia di 65mila euro. Certo, rispetto ai primi testi la flessibilità è maggiore: prima infatti qualsiasi partecipazione bloccava l’accesso, ma anche ora le posizioni di confine potrebbero essere molte, e tutto dipenderà dai criteri interpretativi diffusi dalle Entrate.
Attualmente, le situazioni di conflitto possono essere distinte in due gruppi:
le partecipazioni sempre escluse, quali quelle in società di persone, studi associati o imprese familiari, indipendentemente dal ruolo e dall’oggetto dell’attività. In passato (il riferimento era, allora, il regime dei “minimi”) c’è stata un’apertura al socio accomandante «senza ingerenze» nell’attività (circolare 17/E/2012 ), ma ora, vista la stretta del legislatore, anche questa posizione sembra essere più “fuori” che “dentro”;
le partecipazioni che diventano inconciliabili solo se qualificate sotto il duplice aspetto del controllo e dell’attività economica esercitata, in Srl e associazioni in partecipazione (da notare che non vengono citate Spa, società cooperative e in accomandita per azioni che, quindi, non dovrebbero creare incompatibilità). Resta sempre fuori, presumibilmente, la società agricola, se non produce reddito d’impresa (risoluzione 27/E/2011).
Ma come declinare in concreto i due requisiti? Il controllo, anche indiretto, è nozione giuridica (articolo 2359 del Codice civile), che distingue due diverse figure (“di diritto” e “di fatto”) – non citate dalla disposizione sui forfettari – e che impone di considerare i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Se si optasse per un controllo “di diritto”, l’applicazione sarebbe più semplice ma anche facilmente eludibile. È, quindi, probabile che l’interpretazione ufficiale si muova più verso il controllo “di fatto”, puntando il soggetto economico, se non addirittura il titolare effettivo (Dlgs 90/2017). Questa informazione peraltro a regime sarà reperibile direttamente dal registro imprese. Se così fosse, ad esempio, al commercialista o al consulente del lavoro, soci di maggioranza della società di elaborazione dati con il coniuge, non basterebbe riservarsi solo il 40% donando il resto al coniuge, per sfuggire al controllo poiché, nella sostanza, non cambierebbe nulla e si potrebbe incorrere nel controllo indiretto.
Ancora più difficile da decifrare è la “riconducibilità” dell’attività svolta dalla struttura partecipata rispetto a quella del singolo che aspira al forfait. Qui un riferimento facile per l’interprete è presente nella stessa disciplina del regime di favore, con la differenziazione dei coefficienti di redditività basata proprio su una ripartizione dei codici Ateco per settore di attività. Ma se questo fosse il criterio, l’incompatibilità sarebbe abbastanza estesa, nel senso che i gruppi selezionati per la redditività sono solo 9, con gli ultimi due ( servizi intellettuali e finanziari e gruppo residuale) che comprendono tantissime attività, tra loro anche distanti. Ad esempio, il professionista potrebbe essere socio (anche di maggioranza) in una società immobiliare o in un ristorante, ma si troverebbe escluso partecipando in un’attività di servizi anche poco attinente; è il caso di un geometra socio maggioritario di una Srl di pubbliche relazioni o di traduzioni. Verrà predisposta una tabella differente, più rispondente allo scopo, magari esaminando i vari ordinamenti professionali per qualificare le attività «assimilabili» a quella principale? Difficile, ad oggi, immaginarlo. L’importante è che non si resti nel limbo dei principi (troppo) generali, che ogni contribuente (ed ogni ufficio) potrebbe riempire di contenuti in modo più o meno libero. Già perché il venir meno (retroattivamente: articolo 1, comma 74, legge 190/2014 ) dei requisiti per il forfettario dopo un accertamento è una specie di “tsunami” tributario, e non è il caso di collegare effetti così rilevanti a questioni interpretative. In attesa dei chiarimenti, dunque, meglio essere prudenti.
Fonte “Il sole 24 ore”